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Atti di culto

Domanda



Egregio prof. Incampo a proposito degli atti di culto nella scuola
1. Dopo che il Consiglio d'Istituto ha deliberato per lo svolgimento di atti di culto seguendo quanto previsto dalla normativa:
a) quale atto deve produrre il Dirigente scolastico per dare seguito alla decisione: disposizione orale ai responsabili di plesso, circolare…?
b) può un singolo docente o un responsabile di plesso, a conoscenza della delibera, senza autorizzazione o disposizione del DS, su autonoma iniziativa, contattare il parroco per concordare l'organizzazione dell'atto di culto?
2. Nel caso in cui non ci sia alcuna delibera del Consiglio d'Istituto, il DS può appellarsi alla consuetudine dello svolgimento degli atti di culto per pretendere che un docente contatti di sua iniziativa il parroco e organizzi il tutto senza una sua disposizione?
La ringrazio e le auguro un buon lavoro.

Risposta



Relativamente allo svolgimento di atti di culto nella scuola pubblica niente è innovato.
Questo significa che sono valide tutte le norme che permettono lo svolgimento di atti di culto nella scuola pubblica
Prima di tutto la Circolare Ministeriale del 13.2.1992 protocollo numero 13377/544/MS, che non esclude la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresa la visita del Parroco, previa autorizzazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Ecco la circolare
CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
a) la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
b) gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.

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