Assenze
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Domanda
Buongiorno prof. Incampo,
sono una docente di IRC, Le scrivo perché quest'anno ho maturato i requisiti per la stabilizzazione e volevo chiederle se, per quanto riguarda ferie e permessi, ci sarà qualche differenza rispetto al non essere stabilizzata, e cosa devo fare per poter eventualmente godere di questi diritti acquisiti. Colgo l'occasione per chiederle se è possibile ipotizzare un periodo reale nel quale sperare nel Concorso.
La ringrazio per il servizio che svolge a favore di tutti noi IdR e Le porgo cordiali saluti.
Buon lavoro.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che l’IdR stabilizzato ha diritto a ferie, permessi e assenze come i docenti di ruolo, cioè Il comma 1 e il comma 6 dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007 si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Possiamo così sintetizzare:
18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.
Quanto poi al concorso noi speriamo entro il 2019.