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Opzioni alternative all’IRC

Domanda



Buon giorno,
sono ***, IRC nella scuola secondaria di primo grado di ***. Le scrivo per chiederle un chiarimento riguardante l'ora alternativa:
il Dirigente Scolastico, nella proposta delle attività alternative, è tenuto per legge ad offrire l'opzione di entrata posticipata e uscita anticipata?
Le chiedo questa informazione, perché parlando con la Dirigente è emerso che tali opzioni causano un'eccessiva adesione da parte dei ragazzi che, appena vengono a conoscenza dell'orario scolastico, chiedono immediatamente l'esonero o addirittura lo chiedono prima dell'inizio dell'anno scolastico sperando di avere religione alla prima o all'ultima ora.
In seguito a questo avremmo ipotizzato di proporre soltanto:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio individuale con assistenza.
Eliminando l'opzione dell'uscita da scuola si garantirebbe inoltre il monte ore offerto dalla scuola all'atto dell'iscrizione (trenta ore settimanali per il tempo normale).
In attesa di una sua risposta porgo distinti saluti.

Risposta



L'istituto di avvalersi o non avvalersi dell’IRC è stato introdotto dalle legge numero 121 del 25 marzo 1985 (Concordato tra Santa Sede e Repubblica Italiana). Ecco quali sono le norme più importanti:
La CM n. 177 del 13/06/1987 “ricorda” che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC deve essere esercitata personalmente dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione e non all’inizio dell’anno scolastico o addirittura dopo la pubblicazione dell’orario definitivo.
Ecco tutto quello che si dovrebbe sapere a proposito della scelta di avvalersi o meno dell'IRC:
Per la scuola secondaria superiore.
"In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione ", questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi; il modulo è l'allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato (Cfr. CM n 174 del 14/12/2001).Il punto 2.1 lettera a) del DPR 751 del 16.12.1985 e del DPR 202 del 13.6.1990 recita: “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri alla formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.
Inoltre è giusto che il Dirigente scolastico sappia che il punto 2.1 lettera b) del DPR 751 del 16 12.12.1985 recita testualmente: “b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;”
Questo significa che il tuo Dirigente scolastico non può modificare la scelta fatta all’atto dell’iscrizione, perché essa vale per l’intero anno scolastico.
Accettare di modificare la scelta fatta all’atto dell’iscrizione, perché l’ora di religione è stata posta alla prima o all’ultima ora di lezione, è certamente un errore da parte del Dirigente scolastico, perché viola la normativa vigente.
Converrà informare l’Ufficio Scuola Diocesano e se è il caso anche il Dirigente Regionale per violazione del punto 2.1 lettera b) del DPR 751 del 16 12.12.1985.
Sarà forse proprio la mancata osservanza delle norme in merito alla scelta una delle cause dell’oscillazione della percentuale dei non avvalentesi.
E’ quindi necessario vigilare sul retto svolgimento della procedura.

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