Esami di terza media e alunni NA
- Autore:
Domanda
Gentile dott. Incampo le scrivo per sapere con precisione come comportarci agli orali di terza per quanto riguarda gli alunni non avvalentesi. So di un Dirigente che sta insistendo sulla linea della non presenza del docente IRC agli orali degli alunni esonerati. Usciamo? Restiamo? Possono dirci: "Lei ora esce che X non è un suo alunno"?
Grazie. Cordialità.
Risposta
Il punto 2.8 del DPR 175/2012 recita esplicitamente: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento”. Questo vuol dire: gli insegnanti di religione sono membri a pieno titolo dei Consigli di classe e degli Scrutini in cui ci sono alunni avvalentesi (come qualsiasi altro docente), ma non possono partecipare alla valutazione degli studenti che non si avvalgono della religione cattolica mentre sono presenti in quelle sedi.
2. Tale interpretazione di piena partecipazione dell’insegnante di religione cattolica ai Consigli di classe e agli Scrutini è confermata dall’L’art. 8, comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) in cui si afferma: “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.
3. Non è sostenibile, peraltro, l’argomentazione per cui la presenza dell’insegnante di religione cattolica durante uno scrutinio implicherebbe la violazione della privacy degli studenti non avvalentesi, in quanto la Nota prot. n. 10642 del 16 giugno 2004, indirizzata dal MIUR a tutti gli UST del territorio nazionale, dopo aver ribadito che tutte le operazioni di valutazione scolastiche sono per loro stessa natura un atto pubblico, specifica che “L'operazione di scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; la materia religione cattolica, dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento,assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale dei profitto degli alunni dichiarati promossi”.
Di là dalle normative qui citate, il buon senso pratico applicato all’amministrazione scolastica porta a domandarsi in che senso potrebbe essere dichiarato “perfetto” (e tale deve essere se si vuole che sia valido) uno Scrutinio durante il quale una legittima componente (l’insegnante di religione cattolica) non vi fosse presente per l’intera durata. Inoltre, quale insegnante accetterebbe di firmare il verbale di uno Scrutinio a cui avrebbe partecipato solo in parte?