Assenze

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Domanda



Gent.mo Prof.re Incampo sono un insegnante di religione con incarico annuale da 15 anni, in passato avendo i requisiti richiesti ho chiesto e avuto la ricosrtuzione di carriera. Quest' anno mi sono ammalata a settembre e sono stata in malattia per 50 giorni. Rientrando a scuola ho saputo che la Ragioneria aveva fatto un rilievo alle due scuole dove insegno affermando che il mio codice sul portale SIdi doveva essere n27 e non 05 come le scuole avevano inserito. Qual è la differenza dal punto di vista giuridico e per le assenze per malattia. E' vero che posso prendere fino a 90 giorni di malattia di cui il primo mese retribuito per intero e poi al 50% fino a mantenere l'incarico ma senza retribuzione.

Risposta



Il comma 1 e il comma 6 dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007 si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Possiamo così sintetizzare:
18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.