Valutazione

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Domanda



Caro Nicola, la DS scrive “inoltro circolare miur su valutazione che ci obbliga a rivedere le modalità adottate finora “Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017.
Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
“Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.”
Non si riesce a fare chiarezza, dopo aver approvato in sede di Collegio l’inserimento nell’unica scheda di valutazione si ritorna indietro. La DS intende applicare alla lettera quanto predisposto dalla nota. Saluti e buon lavoro.

Risposta



Relativamente alla domanda ti rispondo che l’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930 afferma che “per l’insegnamento religioso, in luogo di voti ed esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne trae”.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 20, protocollo n. 1800, del 25 gennaio 1964 nel dettare i criteri da seguire materia per materia negli scrutini così afferma “Religione - nulla è innovato per quanto riguarda la religione, rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: moltissimo, molto, sufficiente, scarso…”
Questo significa che l’insegnante potrà concordare nel collegio docenti l’aggettivazione, ad esempio, simile alla scuola Primaria e secondaria di primo grado, vale a dire Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente e Non Sufficiente.
Quanto poi al pagellino ti faccio notare che con la nota del Nota 10 novembre 2006 Prot. n. 10434 il Ministero ha diramato precise istruzioni su come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze.
Per prima cosa ci piace evidenziare come con la suddetta nota il Collegio ritorna ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare.
La centralità di quest’organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione e soprattutto della certificazione delle competenze con molta libertà e soprattutto con molto realismo.
A proposito della valutazione nella scuola del primo ciclo la nota recita così:
“Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti consguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”
Il documento di valutazione quindi che ogni scuola dovrà predisporre avrà almeno tre caratteristiche:
1. La scheda verrà deliberata dal collegio dei docenti;
2. La predisposizione della scheda deve tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali;
3. La scheda deve obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.
E’ facile notare, a questo punto, che con questa nuova disposizione vengono meno tutte le interpretazioni relative all’anno scorso sulla valutazione e soprattutto alla valutazione dell’IRC.
La scheda che ogni collegio dovrà predisporre dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, le schede inoltre dovranno contenere spazi anche per il comportamento.
Il collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte.
Ad evitare ogni equivoco si ricorda che per la privacy Inoltre il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.
Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.
Sintetizzando e esprimendo non una opinione ma una logica conseguenza a tutto l’iter che ha seguito lo svolgersi della questione, si può affermare che la disciplina “Religione Cattolica” è sullo stesso piano di tutte le discipline.
In conclusione: ogni collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline sia quelle curriculari, non esclusa quindi anche l’IRC ed anche quelle facoltative opzionali.