Ricostruzione o temporizzazione?

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Domanda



Docente di R.C. incaricato nella scuola primaria con diritto alla progressione economica per classi di stipendio (incaricato stabilizzato).
A decorrere dal 1/9/2015 ad oggi ottiene un incarico, con orario cattedra 18/18 ore, nella Suola secondaria Superiore mantenendo quindi il diritto alla progressione per classi e la stabilizzazione.
La circolare n. 2/2001 esempio n. 4, nel caso di passaggio dell’incaricato di R.C.dal profilo di Scuola Superiore a quello di Scuola Elementare, prevede il calcolo dell’anzianità mediante temporizzazione ma nulla dice per il caso inverso.
Nel caso in esame la docente alla data del 1/1/2012 è inquadrata con classe 21 con un’anzianità di anni 24 alla data del nuovo incarico nella Scuola Superiore.
Per i docenti di ruolo comune si applica la temporizzazione solo nel caso di passaggio da ruolo inferiore a superiore e alla data di conferma in ruolo si applica, ai sensi del DPR 399/88, l’inquadramento più favorevole dato dal confronto dell’anzianità temporizzata e l’anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera ( valutazione degli anni di servizio utili prestati nel precedente profilo pregressi ai sensi del D.L. 370/1970 – 4 anni per intero il servizio eccedente nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e un terzo ai soli effetti economici ).
Come si procede in questo caso? Sola temporizzazione o riconoscimento del servizio precedente come una sorta di preruolo?

Risposta



A pare dello scrivente, al collega bisogna ricostruirgli la carriera calcolandogli il servizio preruolo due terzi ai fini giuridici ed economici ed un terzo ai solo fini economici.
Infatti la Circola ministeriale numero 77 del 24 marzo 1990 a tal proposito afferma: “Si precisa in proposito, su conforme parere del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall’art. 53 - ultimo comma - della citata legge n. 312/80 i servizi, successivi al 1 giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DL 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.”