Scatti biennali o ricostruzione?
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Domanda
Gent. Dott. Incampo,
Le rivolgo un quesito riguardante la differenza tra ricostruzione di carriera e decreto aumento biennale nella scuola primaria.
Sono un’insegnante di religione e ho fatto domanda di ricostruzione di carriera, dopo aver maturato i requisiti, la Ragioneria di Stato mi ha rilasciato il decreto con il quale comunica che maturerò il primo scatto il giorno 01/09/2018. Una mia collega di un’altra diocesi, sempre con i requisiti maturati, ha presentato presso la Ragioneria di Stato del suo territorio il decreto per il riconoscimento dell’aumento biennale e nel suo cedolino appare nella posizione giuridico-economica scatto 01 con un incremento in busta paga.
A questo punto non capisco perché alla collega è stato riconosciuto l’aumento biennale tramite un decreto, invece la mia posizione giuridico-economica con ricostruzione di carriera è inquadrata nel gradone 0-9, a questo punto devo presentare la richiesta per il riconoscimento degli scatti biennali?
Grazie per il Suo prezioso aiuto.
Cordiali saluti.
Risposta
Chiariamo bene cosa sono gli scatti biennali e che cosa è la ricostruzione di carriera:
Gli scatti biennali.
Gli scatti biennali sono una adeguamento stipendiale automatico, cioè non è necessario far domanda per ottenerli; e spettano a tutti gli incaricati annuali quindi a prescindere dal numero delle ore; ogni scatto biennale è “pari al 2,50% dello stipendio iniziale spettante” e scatta “ogni biennio di servizio prestato” (Cfr. CM n. 595 del 20 settembre 1996 comma 2, punto 1.4).
Ricostruzione di carriera.
La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il provvedimento di ricostruzione di carriera degli IdR viene firmato dal Capo d’Istituto: è lui il responsabile del provvedimento e quindi l’interlocutore “privilegiato” degli IdR.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita:” Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono tre:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. Titolo di qualificazione professionale
3. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
- Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
- Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.