Ricostruzione di carriera
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Domanda
Buonasera, sono un'IDR diplomata magistrale nel 1982.
Da 13 anni insegno religione nella scuola dell'infanzia e negli ultimi due anni anche nella primaria.
Nell'anno scolastico 2015/2016 avevo 19 ore, come negli anni precedenti, quest'anno ne ho 25 tra infanzia e primaria.
Ho fatto domanda di ricostruzione carriera alla mia segreteria ma mi hanno risposto che non me la fanno perché secondo loro ne ha diritto solo chi è laureato e a prescindere affermano che loro fanno ricostruzione di carriera solo a chi è in ruolo.
Cosa posso rispondere loro?
Grazie per la sua solita cortesia.
Saluti.
Risposta
La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il provvedimento di ricostruzione di carriera degli IdR viene firmato Dirigenti scolastici: è lui il responsabile del provvedimento e quindi l’interlocutore “privilegiato” degli IdR.
Non è corretto il comportamento di certi Capi d’Istituto che “delegano” alle segreterie “l’accertamento dei requisiti” di tale diritto.
Ed io sono convinto che molte incomprensione si attenuerebbero con il loro intervento diretto.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita: “Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
- Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
- Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.
Però il comma 7 dell’articolo 3 del DPR 399 del 23.8.1988 ha esteso i suddetti benefici “anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore nelle scuole materne ed elementari”.
A differenza dei docenti di scuola secondaria, quindi, nella scuola primaria l’anno in cui il docente fa domanda di ricostruzione dovrà essere destinatario di un contratto di non meno di dodici ore settimanali.
La Circolare Ministeriale numero 77 del 24.3.1990 ha chiarito che i quattro anni possono essere stati svolti “anche in modo discontinuo ed ad orario parziale, sia nella scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie”.