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Permessi retribuiti

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gent.mo professore Incampo.
Sono una docente stabilizzata di Religione Cattolica, (con ricostruzione di carriera) nella scuola primaria e dell'infanzia, con 22 ore di insegnamento più 2 di programmazione. Dovendo richiedere al DS due giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia e, dato dei precedenti in cui mi sono sempre stati negati, le volevo chiedere: qual è la normativa di riferimento per non vedermi negata suddetta richiesta?
In attesa di un sua risposta, la ringrazio e la saluto cordialmente.

Risposta


Le assenze, i permessi e le ferie degli insegnanti di religione cattolica vengono normate dall’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007, e precisamente dal comma 1 e il comma 6.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, quindi hanno la ricostruzione di carriera, le assenze, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.
Possiamo così sintetizzare:
1. 18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
2. 36 giorni di ferie pagate.
3. 8 giorni all’anno di permesso retribuito per esami e concorsi.
4. 15 giorni per matrimonio.
5. 3 giorni consecutivi per grave lutto per ogni evento.
6. 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi.
7. 6 giorni di ferie durante le attività didattiche anche con onere per lo Stato (per particolari motivi personali e familiari documentati).
Da quanto fin qui esposto si evince che l’insegnante di religione in possesso dei requisiti su esposti ha diritto a permessi retribuiti.

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