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Anno continuativo

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Salve professore, sono un'insegnante precaria di religione , mi chiamo *** abito in provincia di *** ,ho conseguito il Diploma di Magistero in Scienze Religiose nel 1996.
Lo scorso anno scolastico 2014/2015 ho insegnato per un totale di 182 giorni, non pero' continuativi ma ad incarichi spezzettati.
Facendo riferimento alla normativa in oggetto "Stellacci" io dovrei entro il 31/08/2017 aver prestato servizio continuativo per un totale di 180 giorni, per non perdere la possibilità di insegnare negli anni successivi e salvaguardare il mio titolo di studio.
Le chiedo rientrerei in questo decreto?
Nel ringrarLa anticipatamente per la risposta porgo cordiali saluti.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che per servizio continuativo s’intende quello svolto sia per incarico che per supplenza temporanea.
Supplenza temporanea se svolta con titolo di qualificazione professionale e almeno di 180 giorni continuativi.
La supplenza annuale, cioè la supplenza senza titolo di qualificazione professionale, non è valida.
Infatti la nota Stellacci così recita: “In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell'immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all'epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell'insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l'anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell'insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.

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