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E’ mai possibile che per gli insegnanti di religione …

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Egregio Professore Incampo
sono un'insegnante di religione di ruolo nella scuola primaria, lavoro su tre plessi a tempo pieno, pertanto le mie ore sono distribuite sia nel mattino che nel pomeriggio (di norma, da tanti anni i miei pomeriggi sono sempre tre).
Nel mio Istituto l'intervallo della mattina è di trenta minuti e la pausa mensa di un'ora e trenta. Poiché il mio orario prevede solo ore di frontalità io mi ritrovo con tutti questi buchi dell'intervallo e della mensa, mentre i colleghi di posto comune, di inglese e di sostegno compattano il loro orario anche con la sorveglianza. La informo anche che dall'esperienza pluriennale che ho nella scuola so con certezza e non per sentito dire, che molti colleghi arrivano a fare anche 12 o 14 ore di frontalità su 22, quel che rimane è sorveglianza o "compresenza" , solo raramente è "contemporaneità".
Ora mi domando, è mai possibile che per gli insegnanti di religione si possa prevedere che arrivati a venti ore di frontalità le rimanenti si possano destinare almeno agli intervalli? Possibile che essendo tutti cittadini italiani, tutti assunti in qualità di docenti, poi per noi di religione ci sia sempre un trattamento diverso?
Approfitto della Sua pazienza e aggiungo anche: possibile che dopo quasi vent'anni che insegno religione, sono di ruolo perché ho superato il concorso, diplomata all'Istituto Magistrale e con una laurea in lettere, io non possa chiedere di passare a posto comune o di avere almeno una quota di ore su posto comune? Dico questo non perché non mi piace insegnare religione, ma perché lavorare in modo così discontinuo, con tante classi, tanti bambini, tanti colleghi è faticoso e dispersivo e invecchiando (perché sa anche gli insegnanti invecchiano !) le forze vengono meno.
Forse chi fa le leggi queste cose non le sa?
Grazie per l'attenzione e la pazienza.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che il docente di religione ha gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, e questo vale anche nella formulazione dell’orario.
Quando poi alla seconda domanda le legge 186/03 non prevede il passaggio in altre classi di concorso.

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