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Guida per quando il voto dell’IdR è determinante

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Buona sera Nicola, sono *** della diocesi di *** e insegno nella scuola secondaria di primo grado Dopo un' immersione totale negli scrutini ci si è presentato un dubbio e pur avendo letto la normativa e anche il tuo vademecum scrutini è rimasto ancora un dubbio con la dirigente , ti presento i due casi di due classi diverse, per sentire se abbiamo agito bene o avremmo dovuto fare diversamente.
1) voto per la bocciatura di un ragazzo, 4 contro 5 io di religione sono nella minoranza. la preside avrebbe voluto votare per la promozione quindi sostenere i 4 in quel caso io ho detto che sarebbe stata l'ago della bilancia non religione come lei pensava, giusto? Nel dubbio ha scelto di votare con la maggioranza per rispettare la direttiva del consiglio.
2) voto per la promozione di un ragazzo 5 contro 4, religione è nei 5 per la promozione, la preside vota per la promozione quindi 6.
Domanda? la preside quando è presente, deve votare sempre o solo quando si è in parità del voto dei docenti, religione non ha mai motivato per iscritto il proprio voto o avrei dovuto
Altra domanda che ha fatto l'insegnante di alternativa, quando si tratta dei suoi ragazzi deve votare? io ho risposto di sì, ma non ne era convinta, son troppo rintronata e non ho trovato la normativa in questione.
Ti ringrazio anticipatamente per la tua sollecitudine con tutti noi visto che leggo regolarmente la tua rubrica e trovo sempre i chiarimenti che servono.
Buoni scrutini a te. Saluti.

Risposta


Potrebbe esserti utile il seguente vademecum.
Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.

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