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IdR vicepreside?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Buonasera, sono un' insegnante di religione cattolica della scuola secondaria di primo grado. Da qualche mese leggo con molto interesse il sito di cultura cattolica dove trovo spesso risposte molto esaustive.
Avrei bisogno di sapere, se un 'insegnante di religione cattolica può fare la Vicepreside nella scuola media. Vi sono indicazioni a riguardo?
Grazie dell'attenzione.

Risposta


Il comma 1 dell’articolo 31 così recita: “Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).
Tra questi due docenti il Dirigente scolastico sceglie il collaboratore con funzioni vicarie.
La norma vigente, a proposito degli insegnanti di religione, così recita: “I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolatici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti” (Cfr. comma 3 dell’articolo 309 D. L.vo numero 297 del 16 aprile 1994).
Quindi nulla osta affinché l’insegnante di religione cattolica possa fare il collaboratore vicario e fruire, se il caso lo prevede, dell’esonero parziale o totale dell’insegnamento.
Gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, e quindi anche di quello di religione cattolica, vengono normat1 dall’articolo 459 del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994.
Contemporaneamente a decretare l’esonero dall’insegnamento del docente di religione con funzioni vicarie, il dirigente scolastico comunicherà all’ufficio scolastico diocesano anche di proporre un nuovo nominativo di insegnante di religione con il quale stipulerà un nuovo contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.

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