Nota Stellacci
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Domanda
Egregio prof. Incampo mi può inviare la normativa a.s. 2013-14 per il conferimento dell'incarico annuale o supplenza breve per chi è o non è in possesso del titolo per insegnare religione cattolica?
Distinti saluti.
Risposta
Eccola la nota numero 2989 del 6 novembre 2012
Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".
1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall’anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).
Come è noto, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall’art. 9.2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L’Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell’ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L’Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall’ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti dì religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.
Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell’ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica.
I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l’anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.
I titoli di studio previsti dall’Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell’art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all’insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.
Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l’attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.
Premesso che nulla è innovato nella natura dell’insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricoli dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall’autorità scolastica d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) l’attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all’insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell’infanzia.
Solo nelle scuole dell’infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l’insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. b).
A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell’elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica unito all’elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l’insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell’insegnamento della religione cattolica.
Per l’assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l’ordinario diocesano può segnalare all’autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l’anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).
3. Si richiama l’attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.
In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4.3.1, lett. a.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell’anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l’insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell’esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.
In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell’entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l’insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all’insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.
In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell’immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all’epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell’insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l’anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell’insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.
4. Particolare attenzione, nella scuola dell’infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l’insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall’inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.
Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.
Si coglie infine l’occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall’anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l’eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.