Condividi:

Valutazione IRC

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gent. dott. Incampo,
sono un IRC di *** (**), scuola secondaria di primo grado e scuola primaria.
Avrei bisogno di un'informazione, riguardo i giudizi di valutazione, e ho pensato di chiedere a lei.
Come scuole di ***, e insegnanti di religione nella primaria e nella media,
attualmente diamo la valutazione come prevedono le normative in giudizi sintetici, ed i nostri giudizi sono: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.
Stiamo pensando all'eventualità, se ce ne fosse la possibilità, di inserire anche il discreto (tra sufficiente e buono).
Non siamo sicuri però se questo sia davvero possibile.
Ci pare che la normativa non specifichi i giudizi sintetici da usare, ma non ne siamo certi. Basta che il cambiamento venga approvato dal collegio docenti ? Come si può fare ? La motivazione per noi è essenzialmente duplice:
- ci pare manchi un grado di valutazione appunto tra il sufficiente e il buono
(per cui tanti ragazzi finiscono nel buono anche se non lo sono davvero);
- ci sarebbe corrispondenza diretta tra la valutazione numerica e il giudizio sintetico (sufficiente = 6; discreto = 7; buono = 8; distinto = 9; ottimo = 10).
Inoltre, nelle nostre scuole medie la valutazione di religione attualmente non concorre a determinare, insieme alle altre discipline, il voto di ammissione all'esame di terza media.
Vero che invece al riguardo potrebbe/dovrebbe essere equiparata alle altre discipline in quanto materia curricolare come le altre?
Nel caso affermativo, la valutazione dell'alternativa alla religione anche oppure no in quanto non è materia curricolare?
La ringrazio anticipatamente se troverà 5 minuti per rispondere a questi nostri quesiti.
Buon lavoro e buon tempo di quaresima.

Risposta


In riferimento alla prima domanda ti faccio notare che il comma numero 4 dell’articolo 4 del DPR 275 dell’8 marzo 1999 recita così: “Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
Questo significa che sicuramente il collegio può deliberare prevedendo i giudizi sintetici da voi proposti
Quanto poi alla seconda domanda, se cioè l’IRC concorre alla media dei voti per l’ammissione agli esami di terza media, ti ricordo una cosa importantissima: un conto è la valutazione in Religione Cattolica, altro è il voto di ammissione.
E’ vero che la valutazione della disciplina “Religione Cattolica” è in aggettivi, ma è altrettanto vero che la disciplina “Religione Cattolica” deve concorrere al voto di ammissione.
Questo significa che necessariamente nel POF si inserirà quanto detto sopra e sicuramente si darà esecuzione alla norma.
L’articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giugno 2009 recita così: “L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.”
La Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012 afferma che “Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”.
Inoltre l’IRC è un insegnamento facoltativo, ma curriculare.
Ma che cosa significa curriculare? Quali sono gli estremi della “curricularità” di un insegnamento?
“Una disciplina che ha programmi normativamente definiti, da cui discende la responsabilità per il docente di espletare compiuto programma di insegnamento” (Corte costituzionale sentenza n. 222 del 14.10 86) è curriculare, con l’obbligo di frequenza per chi lo ha scelto, integrando così il proprio curriculum di studi, che viene comunque a definire il “tempo-scuola”.
Detto questo chiariamo che allo scrutinio finale il Consiglio di Classe, e quindi anche l’insegnante di religione cattolica per gli alunni avvalentesi, deciderà l’ammissione agli esami.
Per essere ammesso agli esami l’alunno dovrà avere come voto di ammissione almeno 6 in tutte le discipline, quindi anche in Religione Cattolica.
Il voto di ammissione all'esame deve tener conto del completo percorso scolastico compiuto da ogni studente nella scuola secondaria di I grado.
Questo significa che nel voto di ammissione deve esserci necessariamente anche il voto di religione cattolica.
Relativamente all’ultima domanda, cioè come valutare l’attività alternativa ti ricordo che Il DPR 122/2009 recita così: “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”.
Il TAR Lazio, invece, con la sentenza numero 33433 del 15.11.2010 ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, e proprio nella parte di cui sopra.
La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica.
Il MIUR con nota protocollo numero 695 del 9.02.2012 indirizzata all'USR del Piemonte, ha affermato: “Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile”.
Questo significa che l’Attività Alternativa deve essere valutata così come viene valutata l’IRC.

Vai a "Domande e Risposte"