Scrutini intermedi e permessi
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Domanda
Chiar.mo prof. Incampo,
Sono un IRC e la mia preside ha convocato lo scrutinio per sabato 1 febbraio. Purtroppo però io quel giorno ho un appuntamento molto importante (non si tratta certo di andare a sciare) e ho chiesto di essere sostituito, fornendo ovviamente tutto il materiale didattico necessario (voti, etc.) in tempo utile. La mia preside mi ha scritto dicendo che non posso assentarmi perché lo scrutinio è un atto dovuto. Ma mi domando, e se quel giorno fossi malato ? E se quel giorno mio papà o mia mamma dovessero essere portati in ospedale ? Se io avessi la discussione di una tesi di laurea ? In pratica, mi domando se ed entro quali limiti un docente non possa partecipare allo scrutinio? Nel mio caso ho preso un impegno già a settembre con un’associazione culturale presso cui faccio una conferenza quel pomeriggio, quindi come posso adesso disdirlo?
Mi scusi se approfitto della Sua gentilezza e alta competenza, ma non ho voglia, per l’ennesima volta, di sottostare al diktat di una preside che mi ha sempre poco amato perché vorrebbe sistemare al posto mio gente di suo esclusivo gradimento …
La ringrazio sentitamente per il Suo aiuto.
Risposta
Il CCNL prevede che il personale docente possa fruire a domanda di tre giorni di permesso nel corso dell’anno per motivi personali e/o famigliari.
Questo significa che se non li hai già fruiti, il Dirigente scolastico, vista la documentazione prodotta allegata alla domanda, dovrebbe concederti il permesso.
Ti faccio notare inoltre che alcune sentenze di Giudice del lavoro fanno differenza tra scrutini quadrimestrali e scrutini finali.
In occasione di questi ultimi il collegio perfetto è assolutamente obbligatorio.
Quindi il Dir in tale occasione, cioè lo scrutinio finale, deve fare in modo tale che tutti i docenti della classe siano presenti.
Nello scrutinio intermedio il Dirigente scolastico può adottare, in questo caso deve, i rimedi opportuni per la sostituzione del docente in permesso ricorrendo ad una delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di validità del consiglio scrutinante: sostituzione con un altro docente della stessa materia o di materia affine o con altro docente a cui siano stati consegnati i tabulati contenenti le espressioni di valutazione del docente assente unitamente al registro personale.
In caso di rifiuto del permesso richiesto puoi rivolgerti ad un sindacato scuola o addirittura far ricorso al Giudice del Lavoro.