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Rapporto tra abilitazione e idoneità

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Cortesemente può dirmi in che rapporto di valore sono il titolo di Baccellierato in Teologia conseguito presso Facoltà teologica rispetto al titolo di magistero del nuovo ordinamento degli Issr (quindi 5 anni)? Io ho conseguito il magistero vecchio ordinamento e poi il baccellierato, svolgo supplenze da 6 anni. Ho anche una laurea civile. Ma ricevono incarichi, anche annuali anche chi non ha conseguito i titoli richiesti. chiedo cortesemente se i titoli non sono una prima discriminante, all'interno della quale c'è facoltà di scelta dell'ordinario? Grazie dell'attenzione.

Risposta


Non è il titolo di qualificazione professionale che abilita all’IRC, ma l’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano.
E passiamo al rapporto che c’è tra idoneità e abilitazione
“….Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione …..Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso….”
E’ la prima, e l’unica, volta che la parola abilitazione, riferita all’insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che “ …..Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentati del personale docente, gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata…”.
Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un’analogia tra l’abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario Diocesano. Il decreto di idoneità creava l’insegnante di religione, nel senso che era l’unica condizione richiesta dall’autorità scolastica per poter insegnare religione fino all’a.s. 1985/86. Solo a partire dall’a.s. 1986/87 sarà obbligatorio altre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI, prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell’aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l’istituto dell’idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all’Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all’insegnamento della religione cattolica “… siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica" (Can. 804). Non leggiamo però ancora la parola idoneità che troviamo però per la prima volta nel protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985) “…L’insegnamento della religione cattolica …. è impartito…. Da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica” e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata”. A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l’istituto dell’idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l’insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L’insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell’idoneità, ma anche dell’eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che “E’ diritto dell’Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”.

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