Sono una impiegata dell'Agenzia Entrate
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Domanda
Buongiorno,
sono una impiegata dell'Agenzia Entrate, assunta nel 1974 con concorso pubblico per esami e col titolo preferenziale di orfano di caduto sul lavoro (privato). Nel settembre 2009 ho chiesto se avevo diritto alle agevolazioni della legge 336-1970 in quanto facente parte della categoria assimilata ai beneficiari specificati nella norma. La mia direzione centrale mi ha dato una risposta positiva e a seguito domanda e certificato inail attestante le cause della morte di mio padre mi ha liquidato il 2,5%.
Alcuni mesi dopo mi è stato revocato beneficio in quanto non spettante e ho restituito quanto percepito in più. Ora sperando di poter andare in pensione nel 2014 (sono nata nel 1952) vorrei essere sicura che la mia posizione non ha diritto a tale beneficio. Ho avuto risposte molto discordanti pertanto al ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.
Risposta
L’art. 1 della legge 336/70 recita così: “I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo nello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.”
Legge finanziaria del 1992 e precisamente il comma 5 dell’art. 4 della legge 498/92 ha dato l’interpretazione autentica.
E testualmente recita: “L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.” Questo ha significato che con l’inquadramento del CCNL del 95 quanti godevano del beneficio lo hanno perso dal 1/1/96 perché è subentrato un nuovo inquadramento.