Dubbio atroce
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Domanda
Gentilissimo prof. Incampo,
mi chiamo *** e sono docente di scuola secondaria di primo grado nella diocesi di ***. Ho partecipato con sommo piacere all’incontro di aggiornamento giuridico normativo di sabato 19 ottobre al seminario di Como, e sarei rimasta ad ascoltarla, affascinata e divertita, fino alle dieci di domenica mattina, quando doveva prendere il treno.
Oso disturbarla perché lei mi è parso una persona estremamente disponibile a risolvere i dubbi che attanagliano le nostre giovani e non più giovani (la mia non più giovane) menti.
Due dubbi:
1) insegno in tre scuole, e una di queste è situata nel paese in cui vivo. Negli ormai tanti anni di insegnamento nel mio paese, sono riuscita a instaurare un ottimo rapporto con la parrocchia, con cui c’è un “do ut des” molto proficuo, in cui il “des” è più del “do”. La parrocchia ci mette a disposizione i locali in oratorio per la mensa, gli spazi per il festival musicale e la strumentazione musicale, senza dubbio più “moderna” di quella in possesso della scuola. Il don che segue la pastorale giovanile ogni tanto passa nelle classi a salutare i ragazzi....Noi in cambio distribuiamo a scuola i volantini riguardo la vacanza estiva parrocchiale, le iscrizioni a catechismo, e i don sono sempre stati ben accetti per la benedizione natalizia, fatta sempre rispettando il desiderio di quanti non volessero riceverla.
Questo fino a quest’anno. La nuova preside (che probabilmente sarà solo per quest’anno) e che si è dichiarata credente, ha subito detto no alla distribuzione dei volantini parrocchiali, dicendo che la legge dice così e così doveva essere: i volantini potevano essere distribuiti solo fuori dal cancello della scuola.
Abbiamo fatto comprendere che non era il caso di rovinare un rapporto bello che si era creato in questi anni con la parrocchia, ma lei è stata irremovibile. Risultato: la parte peggiore di me è venuta allo scoperto e io ho risolto il problema distribuendo nelle mie ore, man mano che entravo nelle varie classi a far lezione, i volantini. Non so se sia legale ma neanche morta avrei dato i volantini fuori dalla scuola.
Il problema si porrà anche con la benedizione, così mi è stato assicurato.
Domanda: posso io aggirare l’ostacolo facendo venire i don a benedire nelle mie ore di lezione in ciascuna classe??? Devo sempre chiedere permesso alla preside???
Mi sembra un soluzione un po' farraginosa, ma d’altro canto non voglio rinunciare a questa bella tradizione... è una cosa assurda quello che sto dicendo???
2) Dubbio atroce: il giudizio di religione espresso a fine anno fa media per l’ammissione agli esami di terza media??? in altre scuole alcuni colleghi mi hanno detto che i presidi includono anche il voto di religione... a me non è mai successo... e mi chiedo se sia giusto che il voto di alternativa sia invece espresso in decimi, come ho sempre visto fare, o se anche questo debba essere un giudizio...
Ringraziandola TANTISSIMO per la sua disponibilità e la sua estrema PAZIENZA nel leggere questa mia lunga mail, la ringrazio e la saluto.
Risposta
Relativamente alla prima domanda ti rispondo che hai fatto benissimo a distribuire tu gli inviti.
Quanto poi al desiderio della benedizione, mi pare opportuno fare una premessa: non fanno parte del programma di religione cattolica incontri di spiritualità e celebrazioni liturgiche, né l’attuale normativa prevede di far celebrare atti di culto per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Seguendo invece le normali vie istituzionali scolastiche, inoltrando cioè domande ai Dirigenti Scolastici e ai Consigli di Circolo e d’Istituto da parte di famiglie e/o alunni, Insegnanti di religione, essi possono essere legittimamente ed opportunamente, essere proposti e realizzati.
Infatti “Il Consiglio di Circolo o Istituto, …, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola … nelle seguenti materie” (Cfr. comma 3 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994) e tra le attività della scuola al comma e) dello stesso articolo leggiamo ancora che Il Consiglio di Circolo o Istituto ha potere deliberante in merito ai “Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extascolastiche, …, alle libere attività complementari,..”.
Si nota chiaramente che non si tratta di iniziative connesse all’insegnamento della religione cattolica, ma di iniziative che acquistano legittimità nella scuola al pari di ogni altra attività di cui è viva la scuola.
In questa direzione è la Circolare Ministeriale del 13.2.1992 protocollo numero 13377/544/MS, che non esclude la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresa la visita del Parroco, previa autorizzazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto.
E’ il caso comunque che tu faccia leggere al Dirigente scolastico anche la seguente normativa:
CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 13377/544MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado; Richiamate le Sentenze della Corte Costituzionale numero 203 del 12 aprile 1989 e n. 13 del 14 gen¬naio 1991; Ritenuto che la previsione con¬tenuta nella deliberazione del Consiglio di circolo di Vergato n. 36 del I° aprile 1992, nella par¬te in cui prevede l'obbligo per gli alunni per i quali non sia stata ef¬fettuata l'opzione per l'insegna¬mento della religione cattolica di restare in classe a svolgere atti¬vità didattica, arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla at¬tività di carattere religioso;
P.Q.M. accoglie in parte l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata:
a) respinge la domanda di sospensione della nota ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992;
b) conferma la sospensione della deliberazione del circolo di Vergato n. 36 del 1° aprile 1992 limitatamente alla parte in cui prescrive che agli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della religione cattolica dovranno restare in classe a svolgere attività didattica durante l'attività di carattere religioso;
c) respinge per il resto la domanda di sospensione della delibera numero 36 del 1° aprile 1992
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n° 392/1993 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado;
Considerato altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede «di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l'eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l'accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all'organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze» non arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religiosa per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della religione cattolica.
PQM accoglie l’appello in epigrafe.
Relativamente alla seconda domanda Cerchiamo di capire una cosa importantissima: un conto è la valutazione in Religione Cattolica, altro è il voto di ammissione.
E’ vero che la valutazione della disciplina “Religione Cattolica” è in aggettivi, ma è altrettanto vero che la disciplina “Religione Cattolica” deve concorrere al voto di ammissione.
Questo significa che necessariamente nel POF si inserirà quanto detto sopra e sicuramente si darà esecuzione alla norma.
L’articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giugno 2009 recita così: “L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.”
La Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012 afferma che “Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”.
Inoltre l’IRC è un insegnamento facoltativo, ma curriculare.
Ma che cosa significa curriculare? Quali sono gli estremi della “curricularità” di un insegnamento?
“Una disciplina che ha programmi normativamente definiti, da cui discende la responsabilità per il docente di espletare compiuto programma di insegnamento” (Corte costituzionale sentenza n. 222 del 14.10 86) è curriculare, con l’obbligo di frequenza per chi lo ha scelto, integrando così il proprio curriculum di studi, che viene comunque a definire il “tempo-scuola”.
Detto questo chiariamo che allo scrutinio finale il Consiglio di Classe, e quindi anche l’insegnante di religione cattolica per gli alunni avvalentesi, deciderà l’ammissione agli esami.
Per essere ammesso agli esami l’alunno dovrà avere come voto di ammissione almeno 6 in tutte le discipline, quindi anche in Religione Cattolica.
Il voto di ammissione all'esame deve tener conto del completo percorso scolastico compiuto da ogni studente nella scuola secondaria di I grado.
Questo significa che nel voto di ammissione deve esserci necessariamente anche il voto di religione cattolica.
Quanto poi alle competenze ti faccio notare che con la nota del Nota 10 novembre 2006 Prot. n. 10434 avente per oggetto:
“Valutazione alunni primo ciclo ed esame di Stato conclusivo - il Ministero ha diramato precise istruzioni su come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.
Per prima cosa ci piace evidenziare come con la suddetta nota il Collegio ritorna ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare.
La centralità di quest’organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione e soprattutto della certificazione delle competenze con molta libertà e soprattutto con molto realismo.
A proposito della valutazione nella scuola del primo ciclo la nota recita così:
“Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”
Il documento di valutazione quindi che ogni scuola dovrà predisporre avrà almeno tre caratteristiche:
1. La scheda verrà deliberata dal collegio dei docenti;
2. La predisposizione della scheda deve tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali;
3. La scheda deve obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.
E’ facile notare, a questo punto, che con questa nuova disposizione vengono meno tutte le interpretazioni relative all’anno scorso sulla valutazione e soprattutto alla valutazione dell’IRC.
La scheda che ogni collegio dovrà predisporre dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, le schede inoltre dovranno contenere spazi anche per il comportamento.
Il collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte.
Ad evitare ogni equivoco si ricorda che per la privacy Inoltre il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.
Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.
Sintetizzando e esprimendo non una opinione ma una logica conseguenza a tutto l’iter che ha seguito lo svolgersi della questione, si può affermare che la disciplina “Religione Cattolica” è sullo stesso piano di tutte le discipline.
In conclusione: ogni collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline sia quelle curriculari, non esclusa quindi anche l’IRC ed anche quelle facoltative opzionali.