Debito formativo in religione?
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Domanda
Gent. Prof.
Le vorrei chiedere se il docente di religione nella scuola sup. di II grado può attribuire il debito formativo a fine anni scolastico. Il dubbio viene dal fatto che i debiti vanno saldati in seguito a prove ed esami, se l'irc non è materia di esami, come si fa a saldare il debito? Il ventaglio dei giudizi irc parte da insufficiente, dunque in qualche modo è previsto, ma l'argomento è confuso specie nella mente di molti dirigenti. Cordiali saluti
Risposta
Per prima cosa chiariamo che i corsi di recupero, i così detti ex IDEI (Interventi Didattici Educativi Individualizzati), vengono attivati su indicazione del Consiglio di Classe su delibera del Consiglio d'Istituto, per interventi a favore degli alunni in difficoltà in alcune discipline o ambiti disciplinari.
Trattasi sostanzialmente di interventi tesi a recuperare conoscenze, abilità e competenze in alunni in difficoltà.
La corsa ai corsi viene determinata dall'appetibilità del costo orario per i docenti che in questo modo realizzano ciò che avrebbero normalmente dovuto realizzare con l'attività didattica consueta: "il successo formativo dell'alunno".
Ritengo che l'Insegnante di religione possa assicurare con la sua professionalità "il successo formativo dell'alunno".
Quanto poi all’eventuale debito formativo in religione ti ricordo che l’alunno per essere ammesso alla classe successiva dovrà avere la sufficienza in tutte le discipline, quindi anche in religione.
Questo significa che devi tener conto che l’insegnante propone il voto, ma è il Consiglio di Classe che decide il voto da attribuire.