Quesiti ufficio scuola di…
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Carissimo Nicola,
avremmo bisogno delle seguenti delucidazioni:
- Istituto Comprensivo di ***: la dirigente, avendo 34 bambini iscritti in prima elementare e vedendosi assegnata una classe soltanto, ha deciso di farne una seconda di ufficio con le risorse interne alla scuola (utilizzando le compresenze); per l'ora di religione la Dirigente prevede di accorpare le due classi affiancando all'insegnante di religione un'insegnante in compresenza. E' lecito?
- Allattamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria: l'orientamento dei Dirigenti è attribuire un'ora giornaliera ai docenti che lo richiedono; ciò comporta ricadute negative sulla gestione delle classi nelle quali vengono ad operare due docenti ed una situazione di difficile gestione sul versante delle supplenti per le quali si determina un orario di servizio estremamente frammentato. Cosa è dovuto dall'ufficio e quale normativa si può invocare per arginare il disagio?
- Istituto Superiore *** di ***: la Dirigente ha costituito due Prime accorpando gli avvalentisi dell'IRC in un'unica classe così da sgravare lo Stato di un'ora dovuta all'IRC e dare più ordine all'Istituto. Quali azioni possiamo intraprendere per contrastare tale scelta contraria alle indicazioni concordatarie?
E' possibile ottenere per un'insegnante di ruolo perdente ore di insegnamento (anche a causa di tali sperequazioni della Dirigente) un'ora a disposizione (docente peraltro fruitrice della legge 104)?
- E' lecito per un IdR incaricato annuale stabilizzato ma non di ruolo ottenere un'aspettativa per l'intero orario o parte di esso? E con un contratto part-time?
Scusa il disturbo. Ti ringraziamo anticipatamente per la disponibilità!
Risposta
Relativamente alla prima domanda faccio notare che il Dirigente ha formato una classe articolata.
Le classi articolate sono una disgrazia per la scuola in quanto rompono il normale schema di costituzione delle classi.
Gli alunni stanno insieme per le materie comuni e si dividono per le materie di indirizzo, questo comporta necessariamente un numero di ore ridotte di Religione Cattolica.
Le classi articolate vengono costituite su proposta del DS in sede di formazione di numero delle classi, tenuto conto dell’esiguo numero degli alunni per costituire una classe normale.
L’ufficio scolastico provinciale interviene per la convalida e/o la modifica.
Quanto poi alla seconda domanda ricordo che il Testo Unico prevede che la stessa disciplina non può essere insegnata da due docenti, quindi...
I riposi giornalieri per allattamento sono previsti dal Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001 e sono un diritto, questo significa che la lavoratrice madre deve essere messa in condizione di poter allattare.
L’articolo 39 del Decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001 intitolato “Riposi giornalieri della madre” recita così:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.”
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Essendo l’orario di lezione inferiore a sei ore giornaliere articolato in cinque giorni, hai diritto ad una sola ora giornaliera..
Dovrai concordare con i due Dirigenti scolastici l’ora giornaliera che dovrai dedicare all’allattamento del figlio a prescindere dal numero delle ore prestate nei due Istituti Comprensivi.
Inoltre è possibile concordare con i Dirigenti scolastici la possibilità di esonero per le ore spettanti.
In ultimo vi ricordo che in merito all’allattamento c’è la vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro il quale può intervenire in caso di mancato accordo tra docente e Dirigente.
Relativamente agli accorpamenti ecco quanto l’USR della Lombardia ha risposto a tal proposito:
Al Dirigente dell’A.T. di Milano
Dott. Giuseppe Petralia
Al Dirigente degli istituti LS Cremona e ITC Zappa di Milano
Prof. Giorgio Bagnobianchi
Risulta a questo ufficio che da parte degli istituti LS Cremona e ITC Zappa di Milano è stato richiesto l’accorpamento delle ore di IRC a seguito del calo degli alunni avvalentisi.
Si rammenta al proposito che tale possibilità è esplicitamente esclusa del Miur come anche recentemente rammentato dal Sottosegretario Rossi Doria nella risposta ad un’interpellanza parlamentare della quale si riporta la parte relativa alla materia:
“Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica.
Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15.
Tale criterio di formazione delle classi tutela un diritto primario dello studente derivante da una disposizione sovra ordinata alla legislazione ordinaria (in quanto di derivazione concordataria) ed è volto alla conservazione dell'unità di ciascun gruppo classe cui appartengono gli alunni (o, al limite, l'alunno) che si avvalgono dell'IRC”
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Relativamente alle ore a disposizione vi ricordo che esse possono essere concesse solo dal Direttore regionale.
Quanto poi all’aspettativa non retribuita per docenti stabilizzati vi ricordo che il comma 1 dell’articolo 18 del CCNL 2007 così recita: “L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 dell’incarico” D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.