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Ricostruzione e scatti: quale differenza?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Buongiorno Professore,
per caso ho trovato questa pagina nel web, secondo me utilissima a tutti gli insegnati di religione cattolica.
Io insegno religione cattolica da 7 anni in alcune scuole primarie e credo di essere ormai nella posizione di stabilizzato avendo avuto (fortunatamente) sempre incarichi annuali di 22 + 2.
L'anno scorso la scuola dove lavoro mi ha fatto la ricostruzione della carriera cosi ho avuto un aumento di € 43,50 mensili e gli arretrati di circa € 900 passando dalla dicitura KR05 a KRR5 (nel cedolino).
Le chiedo due informazioni se possibile: ricostruzione della carriera e scatti di anzianità sono la stessa cosa? Il prossimo anno scolastico 2013-2014 entro nell'ottavo anno di insegnamento, cambia qualcosa economicamente?
Ho fatto queste domande alla scuola e mi ha detto di rivolgermi al ministero del tesoro. Mi sono recato dal Direttore dei servizi e mi ha detto rivolgermi alla segreteria della mia scuola...
La ringrazio molto. Buon lavoro.

Risposta


Chiariamo bene cosa sono gli scatti biennali e che cosa è la ricostruzione di carriera:
Gli scatti biennali.
Gli scatti biennali sono una adeguamento stipendiale automatico, cioè non è necessario far domanda per ottenerli; e spettano a tutti gli incaricati annuali quindi a prescindere dal numero delle ore; ogni scatto biennale è “pari al 2,50% dello stipendio iniziale spettante” e scatta “ogni biennio di servizio prestato” (Cfr. CM n. 595 del 20 settembre 1996 comma 2, punto 1.4).
Ricostruzione di carriera.
La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il provvedimento di ricostruzione di carriera degli IdR viene firmato dal Dirigente scolastico: è lui il responsabile del provvedimento e quindi l’interlocutore “privilegiato” degli IdR.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita:” Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono tre:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. Titolo di qualificazione professionale
3. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
  • Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
  • Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra”.

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