Le scriviamo per avere una risposta chiara
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Domanda
Egregio professore, siamo docenti di ruolo di Religione Cattolica.
Le scriviamo per avere una risposta chiara in merito all'assegnazione delle ore di religione ai docenti curricolari.
Nella Sua nota ministeriale la Dott.ssa Lucrezia Stellacci del 06/11/2012 si è chiaramente espressa riguardo la possibilità per il docente curricolare, in possesso di idoneità all'insegnamento di RC da parte dell'ordinario diocesano, di poter insegnare solo nella sezione o classe di titolarità in quanto insegnante tutor o prevalente.
Esempio: il docente curricolare è prevalente nella sua classe dove impartisce l'irc poiché in possesso di idoneità, contemporaneamente completa il suo orario insegnando ed. motoria e musica in un'altra classe, dove risulta non prevalente e quindi non titolare di classe ma come docente adiuvante al tutor (quindi dicasi contitolare di classe?), come previsto dalla Riforma Moratti. Può la stessa docente insegnare rc nella classe in cui non ha titolarità?
Altra domanda che pongo alla Sua attenzione è la seguente: se i moduli didattici istituiti con L. n° 148/1990 sono stati eliminati dalla Legge Moratti e Gelmini, nell'autonomia organizzativa la scuola primaria può ancora istituire moduli in cui un docente curricolare impartisce le stesse ore su due classi e insegnare anche religione sulle classi medesime quando l'Intesa tra CEI e MIUR del 28. 06.2012 parla di una classe o sezione?
Esempio: nella classe 3A la docente di matematica impartisce 5 ore di matematica + 2 ore di scienze + 2 ore di irc, lo stesso nella 3 B. Alla luce della nuova Intesa è possibile o deve scegliere di fare rc in una sola classe?
Certe di un suo gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.
Risposta
Non è proprio possibile che la maestra insegni religione sia in terza A che in terza B, perché il punto 2.6 dell’Intesa 2012 recita così: “Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria
disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.”
Il DPR 751/85, cioè l’Intesa, al punto 2.6 recita testualmente: “Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastico, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei”.
Dopo l’approvazione del DPR in molti circoli didattici, i Direttori didattici avendo in organico insegnanti disponibili ed idonei, facevano insegnare a questi maestri di ruolo la disciplina “religione cattolica” nelle classi dove non vi erano maestri di classe e di ruolo disponibili e/o idonei ad insegnare detta disciplina.
In tale modo avveniva che i maestri di ruolo diventavano specialisti di religione cattolica; molti maestri in effetti insegnavano religione cattolica in undici classi.
Fu nella revisione dell’Intesa, cioè col DPR 202/90 che il punto 2.6 venne così modificato:” Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.”
Questa nuova formulazione del comma ha fatto sì che il maestro di ruolo e di classe insegnasse religione cattolica, sempre se idoneo e disponibile, solo nelle sue classi.
Questo significava, ad esempio, che se l’insegnante faceva parte di un team di tre docenti che operavano su due classi, il maestro idoneo e disponibile poteva insegnare religione cattolica solo nelle sue due classi e tenendo presente gli ambiti disciplinari dettati dal collegio dei docenti.
Con l’entrata in vigore della riforma Gelmini, l’organizzazione del team è stata rivoluzionata, nel senso che viene previsto il maestro prevalente.
La riforma Gelmini ha previsto che il maestro tutor faccia almeno 18 ore settimanali nella stessa classe e che le restanti 9 ore, per arrivare almeno alle 27 ore settimanali previste dalla stessa riforma, vengano impartite da altri docenti.
Nello spirito della riforma è il maestro prevalente, l’insegnante titolare di quella classe; a lui tocca l’insegnamento della religione cattolica.
Nel caso di una mancanza di idoneità o indisponibilità a tale insegnamento, tale compito spetta all’insegnante specialista dichiarato idoneo dall’Ordinario diocesano competente per territorio e non ad altri insegnanti che sono in quella classe come adiuvanti del tutor e non titolari.
La circolare Ministeriale numero 21 del 14 marzo 2011 al capito Scuola Primaria recita così: “L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore.”
Immaginiamo che in un Istituto vengono assegnate 4 prime.
1 A con 27 ore settimanali
1 B con 27 ore settimanali
1 C con 27 ore settimanali
1 D con 27 ore settimanali
Alla 1 A viene dato un maestro con 22 ore settimanali + un maestro con cinque ore
Alla 1 B viene dato un maestro con 22 ore settimanali + un maestro con cinque ore
Alla 1 C viene dato un maestro con 22 ore settimanali + un maestro con cinque ore
Alla 1 D viene dato un maestro con 22 ore settimanali + un maestro con cinque ore
Questo significa che per le quattro prime vengono assegnati QUATTRO maestri + uno spezzone di 20 ore settimanali.
E’ evidente che le due ore di religione cattolica vengono assegnate al maestro portatore delle 22 ore settimanali e non al maestro spezzonista altrimenti diventerebbe specialista di religione.
Se il maestro portatore di 22 è indisponibile e/o non idoneo deve necessariamente entrare lo specialista.