Vademecum valutazione
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Domanda
Gent.mo professore,
sono un insegnante delle scuole superiori. Ho un quesito molto pratico: vorrei avere riferimenti normativi per poter valutare (o non valutare?) uno studente nonostante le sue numerosissime assenze. C'è un limite di assenze consentito? Quale? Grazie della sua disponibilità.
Risposta
1. Cosa dice l’Autonomia scolastica a proposito della valutazione?
• All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti definisce i criteri di verifica e di valutazione. Ogni consiglio di classi li fa propri.
2. Allora esistono delle norme sulla valutazione?
• Sicuramente! E ogni insegnante è tenuto a conoscerle, non solo, ma anche ad applicarle.
3. E la libertà di insegnamento?
• La libertà di insegnamento con la valutazione non c’entra proprio niente; il docente, ricordo, è un pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare tutte le norme inerenti la valutazione. La libertà di insegnamento attiene alla metodologia e alla didattica, non alla valutazione.
4. L’IRC valuta in voti o in aggettivi?
• Al momento ancora in aggettivi, ma nulla vieta di aggiungere, dopo l’aggettivo, la corrispondenza del voto in decimi.
5. Per valutare bene, devo partire dagli errori?
• Mai! E’ l’errore più comune che fanno molti docenti. Per valutare si parte sempre dagli elementi positivi.
6. Capita che per seguire chi sta indietro, non seguo le così dette eccellenze.
• La scuola privilegia l’apprendimento, valorizza le eccellenze e favorisce il processo culturale di tutti.
7. E’ obbligato il docente a dire il voto all’alunno in caso di una verifica orale?
• Sicuramente è obbligato.
8. L’interrogazione può essere registrata dall’alunno?
• La giurisprudenza non è univoca. Però se viene inserita tale possibilità nel Regolamento d’Istituto, sicuramente si potrà fare.
9. In caso di verifica scritta si può metter il solo voto numerico?
• No, perché la norma prevede che sia espresso anche un breve giudizio motivato.
10. Alcuni DS ricordano durante lo scrutinio che il Docente deve disporre di un “congruo numero interrogazioni”? Ma che significa congruo?
• E’ il Collegio dei Docenti, che stabilisce il numero minimo d’interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di “sufficienti elementi di giudizio”
11. Allora quali sono i sufficienti elementi di giudizio?
• Secondo la giurisprudenza si parla di tre prove scritte e tre prove orali a quadrimestrale.
12. Possono essere considerate prove anche le esercitazioni fatte a casa?
• Sicuramente!
13. L’alunno può richiedere copia della sua prova?
• Certamente!
14. Se l’alunno si dichiara impreparato, si può mettere un voto negativo?
• Alla non interrogazione non può seguire un voto. Se l’insegnante ritiene non credibili i motivi della giustificazione può chiamare l’alunno a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione.
15. E se l’alunno si rifiuta di conferire?
• E’ sanzionabile dal punto di vista del comportamento. In alternativa il docente potrebbe riportare l’espressione “NC”
16 Se un alunno consegna, nelle prove scritte, il “foglio in bianco”?
• La prova può essere presa in considerazione solo se l’insegnante fa apporre la firma all’alunno dopo che questi ha dichiarato il perché ha consegnato il foglio in bianco.
17. Quali sono questi elementi di giudizio?
• Sicuramente: conoscenze, competenze e abilità. Nel giudizio bisognerà tener conto anche dell’ Impegno, partecipazione, interesse, e la partecipazione al dialogo educativo.
18. Quali sono i “documenti” di riferimento per la valutazione degli alunni?
• Oltre al registro personale del docente, il registro di classe, il verbale del consiglio di classe, le prove scritte, ecc.
19. Il registro, personale e di classe, si può correggere?
• Certamente! Ma non con il correttore, perché deve essere leggibile sia prima scrittura che la seconda.
20. Le assenze possono incidono sul giudizio?
• Di norma no. La mancata frequenza delle lezioni, “concorre” a determinare carenze nella preparazione e quindi nella valutazione.
21. E la condotta può incide sul giudizio negativo?
• Di norma no. Ma se a causa di un comportamento scorretto, che ha inciso negativamente sull’apprendimento, la condotta può “concorrere alla negatività.
22. Il Consiglio di classe ha l’autorità di “cambiare” il voto proposto dal Docente?
• Sicuramente! Il Consiglio di Classe, motivando e scrivendo a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta fatta dall’insegnante. Anche il docente che ha proposto il voto può far mettere a verbale il suo dissenso.
23. Un Docente può riferire all’esterno quanto è stato deciso nel Consiglio di classe?
• Assolutamente no. Il docente è vincolato al segreto d’ufficio.
24. Si può svolgere lo scrutinio senza la presenza dell’IdR?
• No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti.
25. E se risulta legittimamente assente, può essere sostituito?
• Certamente! Può essere sostituito da un altro IdR, anche di altra classe, e, in mancanza, da altro docente.
26. Se un IdR, che insegna in più scuole, riceve convocazione contemporaneamente per più consigli di classe, che succede?
• Di norma le scuole devono concordare anticipatamente gli impegni dei docenti “in comune”. Se questo non è avvenuto sarà l’IdR a decidere dove partecipare.
27. In sede di scrutinio l’IdR, può “astenersi”?
• No.
28. A chi compete compilare il frontespizio della schede di Religione?
• Al personale di segreteria
29. Se un IdR è individuato come Segretario verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere tale compito?
• No.
30. Le ore svolte per la partecipazione agli scrutini, rientrano nel computo delle 40 ore?
• No
31. Se un IdR è “in giornata libera” è obbligato partecipare ai Consiglio di classe?
• Certamente!
Da sapere
Per gli alunni dei diversi tipi di scuola è prevista una valutazione periodica, trimestrale o quadrimestrale, e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
Per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione tiene conto delle modifiche apportate dalla legge 53/2003 mentre per gli studenti degli istituti superiori valgono tuttora i riferimenti alle norme precedenti. La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola media, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.
Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado (ex-scuola media) prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato per meno dei tre quarti delle ore di lezione previste.
Valutazione nella scuola primaria
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.
Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 8 Decreto legislativo 59/04), l'eventuale non ammissione alla terza e alla quinta classe deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.
Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza
Valutazione nella scuola secondaria di I grado
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 11 Decreto legislativo 59/04)), l'eventuale non ammissione alla seconda classe deve essere motivata.
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.
Dall'anno scolastico 2006-2007, insieme al titolo di licenza finale, verrà consegnata all'alunno la certificazione delle competenze acquisite (note di indirizzo del 31 agosto 2006 per l'anno 2006-2007).
Valutazione nella scuola secondaria di II grado
La valutazione degli studenti è tuttora riferita alle precedenti norme, essendo non ancora avviata la riforma del settore.
La valutazione per le varie discipline avviene in voti.
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi il debito formativo in tempi e modi predefiniti.
Nel caso di promozione con debito formativo, il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente.
Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti in debito formativo.
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).
In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.
Valutazione degli alunni disabili
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Qualora il PEI abbia individuato per l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 OM 21 maggio 2001 numero 90)
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte.
Per le prove di esame (articolo 318 TU) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.