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Tre colleghi tre casi diversi

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Caro Nicola, devo ricorrere nuovamente a te per un autorevole e prezioso confronto sui titoli di 3 colleghe non di ruolo che insegnano nell'Infanzia.
Per una collega si presenta questa situazione: certificato di Diploma Professionale di "Tecnico dei Servizi Sociali" quinquennale sperimentazione EGERIA nell'a.s. 1998/99.
Una seconda ha un diploma di abilitazione all'insegnamento del Grado Preparatorio rilasciato da una Scuola Magistrale statale accompagnato da un biennio sperimentale post-diploma con esame conclusivo di maturità professionale di assistente per le comunità infantili conseguito nell'a.s. 1986/87 presso una scuola magistrale convenzionata.
Nel terzo caso la collega presenta un diploma di Scuola Magistrale statale "Agazziana" con indirizzo sperimentale EGERIA, corrispondente al Diploma di maturità di Istruzione professionale "Assistente per comunità infantili, rilasciato nell'a.s. 1995/96.
Si possono considerare titoli validi per l'IRC secondo la vecchia intesa?
Mille grazie.

Risposta


Il punto 4.4 lettera b) del DPR 751/85 recita così: “a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.”.
Questo significa che
1. l’insegnante in possesso del certificato di Diploma Professionale di "Tecnico dei Servizi Sociali" deve necessariamente essere in possesso dell’ISR, perché il titolo sopra descritto non abilita all’insegnamento della scuola dell’infanzia.
2. La seconda e la terza insegnante essendo in possesso della diploma di Scuola magistrale sicuramente sono in possesso del titolo di qualificazione professionale per insegnare nella scuola dell’infanzia.

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