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La Nuova Intesa: Lettura e commento

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Carissimo Nicola,
perché non ci fai un commento alla nuova intesa?
Grazie.

Risposta


Dal 28 giugno 2012 è stata promulgata, con firma per l’approvazione del Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco e del Ministro del MIUR, Francesco Profumo, una nuova Intesa per l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche della Repubblica Italiana.
Non è un fatto nuovo, giacché altre due Intese sono state promulgate il 14 dicembre 1985 e il 13 giugno del 1990, e questo per l’attuazione dell’art.9, n.2 dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato Lateranense del 1929.
Tralasciando quanto detto a motivazione dell’introduzione dell’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dello Stato sia nel Concordato del ’29 che ne parla come “ fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica” che nell’Accordo di Revisione dell’ 85 che riconosce “il valore della cultura religiosa, come parte del patrimonio storico del popolo italiano”, si precisa che l’istituto giuridico dell’Intesa è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell’IRC, intendendo pronunziarsi sulle modalità di applicazione della legge. Queste sono certamente variabili nel tempo e possono riguardare i contenuti della disciplina nonché la metodologia di insegnamento, le procedure di assunzione del personale docente, ed inoltre la regolamentazione del diritto di scelta da parte dell’alunno e quant’altro può essere utile a salvaguardare la dignità della disciplina e delle persone del docente e dell’allievo.
Si tratta – trattando di IRC – di un insegnamento atipico non sempre assimilabile alle altre discipline.
L’atipicità dell’IRC ha espressione nella sfera di competenza relativa ai contenuti, evidenzia una correlazione nel docente tra quanto viene insegnato e la testimonianza di vita cristiana dell’IdR, oltre alla regolamentazione del diritto di avvalersi dell’IRC e quanto può riguardare l’attività quotidiana didattica.
La normativa giuridica ha recepito istituti come la competenza della Chiesa per stabilire i titoli di qualificazione professionale, quello della idoneità all’insegnamento relativo tanto ai contenuti della disciplina quanto alla titolarità della sede, ed inoltre la insindacabilità del giudizio dell’Ordinario Diocesano sulla idoneità del docente.
La qualificazione professionale è accertata dall’O.D. attraverso percorsi di studio e di formazione che sono riconosciuti validi dalla CEI e questo è in premessa dell’Intesa che cita l’art.5 dello Statuto della CEI e il can.804 par.1 del Codice di Diritto Canonico.
L’idoneità espressa in un decreto dell' O.D. viene accettata come giudizio insindacabile sulla competenza professionale, sulla sede per quel determinato docente e sulla conformità di vita del docente con i principi della vita cristiana.
Lo Stato, attraverso i suoi organi amministrativi della scuola pubblica, accerta che i parametri della qualificazione professionale siano dello stesso livello richiesto per le altre discipline, vigila perché sia la disciplina che il docente vengano posti sullo stesso piano degli altri nel quadro orario come nella vita stessa della scuola, senza preclusioni di sorta per la dignità della persona e dell’IRC.
L’ esperienza di oltre ottanta anni di insegnamento della RC a datare dal Concordato del ’29, ha affinato la sensibilità, ma non ha certo potuto dirimere tutte le questioni che possono sorgere e di fatti sorgono in itinere. Ecco la ragione di una nuova intesa o, se si vuole, di un aggiornamento delle norme in atto.

Quanto premesso, veniamo ora a esaminare in dettaglio quello che la nuova intesa ha ritenuto opportuno modificare, richiamando l’attenzione soprattutto ai punti 2 e 4, certo innovativi rispetto a quanto precedentemente stabilito.
Nel numero 1 intitolato “Indicazioni didattiche per l’IRC” si ribadisce il principio della libertà di coscienza dell’allievo nell’espressione della propria fede, ma anche la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.
E’ in questo quadro che va messo tanto il diritto di avvalersi dell’IRC da parte dell’allievo, quanto il diritto della Chiesa di vigilare sulla ortodossia di insegnamento del docente e degli strumenti di docenza quali i libri di testo.
Nel numero 2 “Modalità di organizzazione dell’ IRC” si ribadiscono innanzi tutto quanto già definito nelle precedenti ordinanze relativamente al diritto di avvalersi dell’ Irc :
1-per prima cosa il principio che la scelta non deve determinare alcuna forma di discriminazione né nei riguardi dell’allievo né della disciplina che deve essere inserita nel quadro orario.
2- La scelta va fatta all’atto dell’iscrizione e la sua validità è per tutto l’anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui l’iscrizione è prevista di ufficio. Qualsiasi revoca va fatta sempre all’atto dell’iscrizione.
3- Le modalità di insegnamento devono tener conto dell’attuale ordinamento scolastico che prevede per le scuole secondarie la conferma delle ore previste dall’attuale ordinamento, la collocazione oraria delle lezioni viene effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del collegio docenti, secondo il criterio di equilibrata disposizione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana. Nella scuola primaria sono assegnate complessivamente due ore di insegnamento della disciplina, mentre nella scuola dell’infanzia e sono previste specifiche ed autonome attività educative.
Nelle scuole dell’infanzia, c’è però la possibilità di attuare specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento dell’IRC da organizzare nella programmazione educativo-didattica della scuola secondo i moduli attualmente in vigore che prevedono raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
4- In linea di principio viene ribadito che l’IRC è dato a chi è riconosciuto idoneo dall’OD ed è nominato d’intesa con l’OD dalle competenti autorità scolastiche; si rinvia al numero successivo la determinazione dei titoli di qualificazione professionale.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della RC può essere affidato agli insegnanti delle sezione o della classe, riconosciuti idonei dall’OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità, che però può essere revocata all’inizio dell’anno scolastico.

Il numero 3 dell’intesa determina i criteri per la scelta dei libri di testo. Questi devono essere dotati del “nulla osta” della CEI e dell’approvazione dell’ordinario competente.

Il numero 4 è così intitolato: Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione. E’ questa la parte innovativa di tutta l’intesa che il legislatore ha ritenuto di aggiornare adeguando i profili di qualificazione ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici attualmente in vigore perché “il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline” e l’idoneità dichiarata dall’OD deve riconoscere una qualificazione professionale adeguata ai tempi.
Ecco allora i titoli di qualificazione riconosciuti dalla nuova intesa:
1- titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conseguito presso una facoltà approvata dalla Santa Sede;
2- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
3- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
4- per sacerdoti, diaconi o religiosi qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico can. 804 par.1 e attestata dall’OD solo per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
5- Sempre per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è riconosciuto titolo di qualificazione agli insegnanti di sezione o di classe il possesso di uno specifico master di secondo livello per l’IRC approvato dalla CEI.
6- I titoli di cui sopra sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2017/2018.

La regolamentazione del periodo intercorrente dall’anno scolastico 2012/13 fino all’entrata in vigore dei nuovi titoli riconosciuti per l’IRC costituisce oggetto di normativa ed è notificato nell’ultima parte dell’Intesa.
Nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della RC può essere affidato:
1- a chi è in possesso del “diploma accademico di magistero in scienze religiose” rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013/2014 da un Istituto
2- a chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose, solo se l’aspirante è in possesso di una laurea di 2° livello dell’ordinamento universitario italiano

Nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria può insegnare
1- chi è in possesso di un diploma di scienze religiose rilascia da un ISR entro l’anno 2013/14;
2- l’insegnante di sezione o di classe che ha impartito l’insegnamento almeno per un anno continuativamente nel quinquennio 2007/2012;
3- coloro che hanno frequentato come alunni nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e che abbiano impartito come docenti tale insegnamento continuativamente almeno per un anno nel orso del quinquennio 2007/2012.

Tutte queste situazioni vengono riconosciute valide per l’insegnamento e quindi “sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’OD, sono provvisti dei titoli di cui si diceva precedentemente se hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il termine dell’a.s. 2016/17”.
L’Intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento professionale degli insegnanti di RC nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilità.

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