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Vademecum legge 104

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gent.mo prof. Incampo,
le scrivo per avere dei chiarimenti. Ho presentato la domanda per la graduatoria degli IRC e non mi è stato attribuito il punteggio e la precedenza relativo alla legge 104/92art.33 c.3 (per mio padre) pur allegando tutta la documentazione sanitaria necessaria:
- verbale della legge 104 (padre)
- verbale d invalidità 100% (madre)
- dichiarazioni e certificazioni rilasciati dai rispettivi medici di famiglia dei miei fratelli dove dichiarano che non sono in condizione di assistere i genitori per motivi di salute.
Le chiedo:
- perché non mi è stata riconosciuta la precedenza?
- a parità di punteggio sono titoli di preferenza essere coniugata con figlio a carico? ed essere più giovane d'età?
In attesa di risposta porgo distinti saluti
PS. Mi è stato riferito da alcuni che la certificazione medica dei miei fratelli doveva essere stata rilasciata da medici specialisti dell'ASL e non dai medici di famiglia. E' vero tutto ciò?

Risposta


Potrebbe esserti utile il seguente vademecum:
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2011/2012, sottoscritto nell’anno 2011 il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, prevede :
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute; ( art. 21 Legge 104/92 )
Punto III) personale disabile; ( art. 33 comma 6 Legge 104/92 )
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità; ( art 33 comma 5 e 7 Legge 104/92 )
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2011/2012, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).
LEGGE 104 del 5 febbraio 1992
Art. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 33
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

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