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Posso prolungare la mia aspettativa?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Buongiorno Nicola,
Sono un'insegnante di religione dal lontano 1993, prima con incarico annuale e poi di ruolo (2005). In quest'anno scolastico ho chiesto l'aspettativa per seguire con i figli mio marito all'estero e dovrei riprendere servizio l'1 Settembre. In questi giorni la Compagnia ci ha annunciato il protrarsi del contratto e il cambiamento di sede da Singapore a Houston.
Vorrei sapere se posso prolungare la mia aspettativa (se sì, fino a quanto) senza perdere il mio ruolo e cosa devo presentare al Dirigente del mio Istituto.
Ho letto sul sito una tua risposta al riguardo; viene citata la Legge 26 del 11 Febbraio 1980 e mi sembra di capire che l'aspettativa può durare finché mio marito è all'estero, ma mi pare di ricordare che qualche collega mi parlava di un limite di 2 anni e mezzo ogni 5 anni di servizio prestati.
La ringrazio in anticipo.

Risposta


Solo per gli insegnanti della scuola elementare la legge prevedeva e prevede due anni di aspettativa per missioni cattoliche senza alcuna retribuzione (Cfr. Legge numero 2687 de 2 dicembre 1928).
Invece per i docenti di tutti gli altri segmenti scolatici bisogna far riferimento all’articolo 18 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2003 intitolato – Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, che recita testualmente: “1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
Questo significa che l’aspettativa per i motivi di cui sopra viene normata dagli articoli 69 e 70 del T.U., approvato con DPR n. 3 del 10.1.1957.
Vediamo cosa dice l’articolo 69 intitolato Motivi di famiglia: “L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.”
L’articolo 70 invece intitolato “Cumulo di aspettative” recita così: “Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.”
Questo significa che la semplice presentazione della domanda non autorizza l’insegnante ad allontanarsi dal servizio, ma il Dirigente scolastico dovrà accordarla.
E’ vero che il Dirigente scolastico ha un mese di tempo per prendere la decisione, ma è altrettanto vero che se entro tale termine non ha preso nessuna decisione, il silenzio non equivale al “silenzio assenso”.
In mancanza di risposta bisognerà rivolgersi al Giudice del Lavoro.
Se fruita senza soluzione di continuità, l’aspettativa non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Se invece l’aspettativa viene fruita a periodi frazionati non può superare in un quinquennio 30 mesi, cioè due anni e mezzo.
Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal docente.
Ti ricordo anche che è possibile riscattare il periodo di aspettativa non retribuita, ma solo ai fini pensionistici e non ai fini della ricostruzione di carriera.
Infatti l’articolo 5 del Decreto Legislativo del 16 settembre 1996, prevede che, a domanda, il lavoratore può riscattare, nel limite massimo di tre anni, i periodi di assenza dal servizio non retribuiti fruiti dopo il 31.12.1996 solo ai fini pensionistici con contributi volontari.
Il docente che non si presenta in servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa viene considerato assente ingiustificato.
Relativamente al modello di domanda è sufficiente che oltre alle generalità tu specifiche il periodo di aspettativa che intendi chiedere, indicando chiaramente la motivazione della richiesta di aspettativa.
Quanto poi alla ricostruzione di carriera è obbligatorio rifare la domanda dopo l’immissione in ruolo.

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