Sostituzione scrutini
- Autore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Caro collega,
altri colleghi e io, in occasione di questi scrutini, ci siamo interrogati su una questione sulla quale non abbiamo mai ricevuto una risposta chiara, in decenni d'insegnamento. Si tratta della sostituzione di un collega assente allo scrutinio, sostituzione che la normativa prevede preferibilmente da parte di un insegnante della stessa disciplina. Sotto quale voce rientra questo carico di lavoro? É davvero obbligatorio eseguire l'ordine di servizio? Le risposte a queste domande non si sono mai scollate dalla generica affermazione secondo la quale la partecipazione agli scrutini è un atto dovuto. Senz'altro vero, ma noi riteniamo che ciò valga per i propri scrutini, e non per quelli di altri colleghi. Se io sono chiamato ad un carico di lavoro suppletivo, ciò dovrebbe essere retribuito - come avviene per la supplenza per un'ora di lezione - oppure andrebbe detto chiaramente sotto quale voce rientra questo ordine di servizio (ad es. le 40 ore per i consigli di classe). Se tu riuscissi a darci una risposta che finalmente getta un po' di chiarezza, te ne saremmo infinitamente grati.
Un cordiale saluto.
Risposta
“Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” non rientra nel computo delle 40 ore (Cfr. lettera c) del comma 3 dell’articolo 27 del CCNL 2003).
Una cosa è certa che trattasi di atto dovuto connesso alla funzione docente. L’atto di nomina in sostituzione del docente assente è un atto necessitato da parte del Dirigente scolastico per la costituzione del collegio perfetto.
Per tale ragione il Dirigente scolastico nomina in sede di scrutinio e in presenza di un componente assente altro docente della scuola immediatamente disponibile e reperibile, possibilmente della stessa disciplina.
Trattandosi di una funzione obbligatoria il docente è tenuto ad accettare la nomina che si traduce, spesso, in semplice atto di presenza con l’indicazione delle valutazioni espresse dal titolare assente tenendo presente il registro personale dello stesso.
Ad oggi non mi è mai capitato di sapere se per detto compito al docente nominato spetti o meno, ed eventualmente in che misura, un compenso.
A parere dello scrivente il tempo impiegato dal docente in altro consiglio dovrebbe essere compensato per la durata prevista del consiglio.