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Ho subito un intervento chirurgico

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Egr. prof. sono una docente di religione con incarico a tempo determinato (rientro nel famoso trenta per cento), ho subito un intervento chirurgico per l'asportazione della tiroide e sono in convalescenza da 28 giorni. Al momento ho ancora difficoltà a parlare in modo continuato per più di mezz'ora. Temo che il medico mi consigli un ulteriore periodo di riposo delle corde vocali, nell'eventualità, vorrei sapere cosa prevede la normativa per gli incaricati annuali. A quanti giorni di convalescenza si ha diritto per ogni anno? Come saranno retribuiti i periodi di assenza dal lavoro? Grazie anticipatamente.

Risposta


Nella domanda mi dici solo che sei incaricato annuale, ma non mi dici da quanti anni lo sei e non mi dici neanche sei destinatario di contratto di 24 ore settimanali.
Ecco cosa prevede la norma.
Il comma 1 e il comma 6 dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007 si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Possiamo così sintetizzare:
18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.
Quest’ultimo comma, cioè il 6, si estende anche ai supplenti annuali (gli insegnanti di religione senza titolo di qualificazione professionale), a partire dal secondo anno di servizio continuativo.

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