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Ho diritto ai tre giorni di permesso?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Egr. Prof. Incampo, insegno religione con incarico annuale da 12 anni. Ho diritto ai tre giorni di assenza per motivi personali? La mia segreteria dice di no. Grazie.

Risposta


Il comma 1 dell’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) così recita: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”
Il personale di cui all’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 sono precisamente gli insegnanti di religione che hanno maturato quattro ann1 di servizio e che sono destinatari di un contratto di 18 ore settimanali.
Questo significa che, se tu ti trovi nelle condizioni sopra descritte, hai gli stessi diritti, per quanto riguarda i permessi, degli insegnanti a tempo indeterminato.
I permessi degli insegnanti di ruolo vengono precisati dall’articolo 15 sempre del CCNL 2003 che possiamo così sintetizzare:
• 8 giorni all’anno di permesso retribuito per partecipare ad esami e concorsi.
• 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
• 6 giorni di ferie durante le attività didattiche anche con onere per lo Stato (per particolari motivi personali e familiari documentati).
E’ sufficiente quindi che tu faccia domanda al tuo Dirigente Scolastico di permessi retribuiti presentando “idonea documentazione anche autocertificata” (Cfr. art. 15 comma 1 CCNL 2003).
Se tu invece non ti trovi nel caso sopra esposto, cioè non hai l’orario cattedra, non hai diritto a permessi retribuiti, ma sei destinatario di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del CCNL 2003 che recita testualmente: “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.”
E’ opportuno però tener presente che il comma 8 sempre dell’articolo 19 così recita: “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Se però è disponibile un collega che accetti di sostituirlo, anche scambiando con lui la giornata libera, può evitare la non retribuzione e la eventuale interruzione dell’anzianità di servizio.
Naturalmente deve presentare istanza al Dirigente Scolastico con la proposta di sostituzione.
Inoltre si ricorda che la fruizione dei permessi è oggetto di contrattazione decentrata d’istituto che potrebbe benissimo prevedere anche lo scambio di giornata libera per evitare i danni dell’interruzione della maturazione dell’anzianità di servizio.

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