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IRC e monte ore annuale

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gentilissimo prof. Incampo
sono un IDR di un istituto professionale. Le pongo un quesito dopo aver fatto una premessa.
Premessa: La CM 20/2011, al paragrafo intitolato "Personalizzazione del monte ore annuo" recita testualmente "Pertanto devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe". Con altri decreti il Ministero ha stabilito che il monte ore annuale è di 1056 ore.
Quesito: Gli alunni non avvalentisi che scelgono l'opzione C(studio individuale non assistito) o l'opzione D (uscita dalla scuola) la cui attività - quindi - non è valutata a parere dello scrivente fanno 33 ore in meno. A costoro si deve abbassare il monte ore stabilito dal ministero portandolo a 1023?
P.S: Il mio istituto è per questa soluzione: non le sembra di inserire una disparità di trattamento?
La ringrazio anticipatamente e le auguro buon anno.

Risposta


Il comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 che così recita: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10”.
Questo significa che l’alunno che si è avvalso del tempo scuola di 1056 ore annuali - comprensive delle ore di religione cattolica - , dovrà frequentare la scuola per almeno 792 ore all’anno che equivalgono precisamente a tre quarti di 1056.
Il punto 2.1 lettera a) del DPR 751/85 così recita: “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.
E’ importante ricordare che la Sentenza numero 13 della Corte Costituzionale del 1991 recita così: “Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo “stato di non obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola.”
L’organizzazione scolastica non è più quella rigida del 1991, ma è l’alunno stesso che si costruisce il suo piano di studio.
Questo significa che il tempo scuola obbligatorio è comprensivo delle ore di religione cattolica e quindi queste ore devono essere tenute in considerazione nel conteggio del monte ore annuale.

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