Retribuzione supplenza

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Carissimo Prof. Incampo
nel ringraziarLa dell' efficiente servizio che offre a tutti noi docenti, ne approfitto per sottoporle il seguente quesito:
sono supplente di RC presso la scuola secondaria di 1^ grado dall'inizio dell'attività scolastica, e ho il contratto fino al 22 dicembre. La collega, titolare di cattedra, è di ruolo, e mi ha detto in via informale, che lei non rientra, quindi, proseguo la supplenza. La titolare ha preso il congedo straordinario legge 104. In segreteria mi hanno detto che non avrò diritto alla retribuzione delle vacanza natalizie, perché la collega, doveva chiedere fino a 7 giorni successivi al 22/12.
E' giusto? io ho dei dubbi, perché, la mia sarà una supplenza che continua!
Vorrei conoscere il suo autorevole parere, e se il caso di sentire il sindacato.
Con stima.

Risposta


Ti ricordo che il giorno 3.3.2006 l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:
L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità , per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.