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Attività alternativa o recupero?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Buongiorno,
sono una docente di lettere iscritta alle liste di 3a fascia. Da novembre ho avuto un incarico per 6 ore settimanali di attività alternative alla religione cattolica. Mi è stato chiesto in queste ore di fare recupero e potenziamento di grammatica e scrittura. Le scrivo per chiederle se io debba o meno esprimere una valutazione nella pagella, dal momento che la dirigente non si è ancora pronunciata in merito, e per sapere se esiste una normativa specifica che disciplini le modalità di svolgimento e valutazione di quest'ora.
La ringrazio sin d'ora per l'attenzione.
Cordiali saluti.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che tu sei stato “nominato” per insegnare attività alternativa e non per far recupero e potenziamento di grammatica e scrittura”.
Detto questo chiariamo ancora che le attività alternative non sono prescrittive la Circolare Ministeriale numero 316 del 28 ottobre 1987 stabilisce che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti, se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuola elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
• Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
• Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
• Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
• Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.
Quanto poi alla valutazione ti faccio notare che il comma 5 dell’articolo 2 del DPR 122 del 22 gennaio 2009 recita così: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.”
Questo significa che non fai parte del Consiglio di classe, ma dovrai forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

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