Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986
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Domanda
Gentilissimo Sig. Nicola,
dove posso trovare il testo della Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: "IRC e attività alternative nella scuola media"?
Grazie.
Risposta
Ecco la Circolare Ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto:
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative nella scuola media.
“Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle attività formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività formative assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnati ai genitori o a chi eserciti la potestà:
1. allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;
2. allegato B, qualche scheda informativa relativa alle attività formative per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le attività di cui all’allegato B) sono definite, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, dai Collegi dei docenti sentiti, nell’esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenuto conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte dai docenti compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 quarto comma - del DPR 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.
I presidi cureranno di far pervenire alle famiglie degli allievi della terza classe, entro la stessa data del 10 giugno p.v., anche copia delle disposizioni impartite con circolare ministeriale di pari data in ordine alle modalità di iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e all’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nonché la scheda informativa - allegato B) della stessa relativa alle attività per gli studenti delle stesse scuole medie superiori che non si avvalgono di detto insegnamento.
I presidi avranno cura di assicurare che nell’applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.
In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i presidi faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l’attività svolta.
Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate provvedendo a fornire copia delle disposizioni e degli atti indicati nel precedente quart’ultimo capoverso, riferite agli allievi della terza classe.
Scuola media. Attività per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall’art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che "al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse [...]".
Lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni sentiti, nell’esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività integrative devono concorrere al processo formativo della personalità degli allievi e saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.