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IRC scuola Primaria: ore di compresenza con l’insegnante di classe?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Sono ***, un’insegnante di Religione che lavora nella Scuola Primaria da dodici anni. Quest’anno il Dirigente ci ha detto che la legge prevede che le ore dell’insegnamento di religione dovrebbero essere messe in orario, sempre come ore di compresenza con l’insegnante di classe. E’ vero? Questo sarebbe un grosso problema sia per l’organizzazione oraria, sia perché in molte scuole non esistono ore di compresenza, tanto che non si riesce più a garantire l’ora alternativa.
Ho letto la sua risposta ad una precedente e-mail dove già diceva che l’ora di religione non è in compresenza, vorrei avere, se possibile i riferimenti legislativi.
Un altro problema è, appunto l’ora alternativa. Nelle nostre scuole da tempo mancano le ore aggiuntive, in organico, per garantire questo diritto agli alunni, che vengono mandati in altre classi a fare non si sa bene cosa o addirittura, su richiesta dei genitori, escono prima od entrano dopo. Si può accettare questa situazione? Cosa fare?
La ringrazio per l’attenzione e attendo risposta.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che l’alunno che ha chiesto di avvalersi dell’ora di religione ha diritto di fruire le ore di religione.
Lo specialista di religione entra in classe quando il maestro di ruolo e di classe è inidoneo e/o indisponibile.
E’ evidente che non possono essere presenti entrambi.
Quanto poi all’attività alternativa ti invito a far leggere al tuo Dirigente la seguente nota che ormai è stata fatta “propria” da quasi tutti i Direttori regionali d’Italia.
Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano – - Tel. 02 574 627 279 – Fax 02 574 627 341
E-mail: PersonaledellaScuola.Lombardia@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15541
Milano, 27 settembre 2010
Ai dirigenti scolastici delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado
della Lombardia
Ai dirigenti Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica – A.S. 2010/2011
Con la presente nota si forniscono specifiche indicazioni per l’attribuzione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e il pagamento delle relative ore.
Premesso che questo Ufficio ha già fornito precise indicazioni sull’organizzazione delle predette attività, con nota prot. n. 3461 dell’8 marzo 2010, e che le stesse devono essere definite dal collegio dei docenti delle scuole, i Dirigenti Scolastici, per coprire le relative ore, procederanno secondo quanto di seguito indicato:
1. attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
2. qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
3. nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), i Dirigenti Scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con decorrenza fino al 30 giugno 2011.
Liquidazione competenze per le ore di attività alternative
Atteso che nei fondi assegnati a questa Direzione Generale sono previsti specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative (istruzione infanzia cap. 2159; istruzione primaria cap. 2157; istruzione secondaria di primo grado cap. 2158; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2150), tutte le spese concernenti tali attività alternative graveranno su tali capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio delle scuole.
Le SS.LL., nell’inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti.
I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento.
Le SS.LL. comunicheranno invece agli Uffici Scolastici Territoriali il numero delle ore destinate alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte, per un monitoraggio sulle suddette attività.
Il dirigente
Luca Volontè
LV/rz
Per informazioni:
Maria Cristina Di Blasio
02 574 627 282

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