Somministrazione farmaci in viaggio d'istruzione
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Domanda
Gentile professore, fra poco porterò i ragazzi delle classi quinte al viaggio d'istruzione per alcuni giorni, fuori dalla regione. Avendo un alunno disabile che prende alcuni medicinali, mi chiedo se esista una normativa che ne vieti la somministrazione da parte dei docenti .Se la risposta fosse affermativa (secondo quanto afferma il dirigente scolastico) in tal caso è prevista necessariamente la presenza dell'accompagnatore-genitore?
Grazie infinite, se vorrà darmi al più presto una risposta. e grazie per il lavoro che puntualmente svolge per ognuno di noi.
Risposta
Il Ministero ha diramato le Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero Salute Nota 25 novembre 2005 Prot. n. 2312/Dip/Segr
Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico.
Questo Ministero, d’intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l’allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Oggetto: Somministrazione di terapie in orario scolastico.
Da più parti, e in particolare dalle Associazioni per il superamento dell’handicap, vengono segnalate difficoltà in relazione a casi di alunni che, per particolari patologie cliniche, sono costretti ad assumere, in modo regolare, farmaci in orario scolastico.
Si tratta, prevalentemente, di situazioni cliniche o di handicap già note alla scuola, per le quali la somministrazione o meno del farmaco potrebbe rendere difficile o ridurre l’integrazione scolastica dei diversi alunni interessati.
Si ricorda, al proposito, che l’esercizio del diritto all’istruzione non può essere impedito da alcuna difficoltà, e che anzi è dovere della scuola e di tutti gli enti pubblici interessati rimuovere gli ostacoli che di fatto possono impedire il pieno sviluppo della persona.
E’ pertanto dovere dell’istituzione scolastica di impegnarsi ad individuare le soluzioni organizzative e tecniche che rendano possibile la somministrazione di farmaci senza incidere nella frequenza scolastica, attraverso la concertazione con la famiglia, le strutture sociosanitarie, gli enti locali, ognuno per la propria responsabilità.
A tale proposito, nel rispetto dell’autonomia di ogni singola scuola, si indicano gli essenziali doveri della scuola in relazione alle questioni predette.
1. Nel caso sia assolutamente necessaria l’ordinaria somministrazione di farmaci nel tempo coincidente con l’orario scolastico, questa deve essere debitamente certificata dal medico curante, definendo anche analiticamente le dosi necessarie e tutte le cautele tecniche sulla somministrazione, precisando la competenze richieste all’adulto che potrebbe somministrare il farmaco.
2. Qualora la famiglia consegni tale certificazione alla scuola, il dirigente scolastico è tenuto a verificare la disponibilità degli operatori della scuola e degli altri enti coinvolti nell’integrazione scolastica, in particolare i responsabili sociosanitari del territorio, al fine di individuare la soluzione più idonea, anche in relazione alla tipologia del farmaco e alla sua maggiore o minore facilità di somministrazione.
3. Qualora il dirigente scolastico non riuscisse ad individuare una soluzione interna o locale di disponibilità, è tenuto quanto prima a segnalare e motivare per iscritto alla famiglia e al sindaco del comune di residenza dell’alunno le ragioni dell’impedimento alla somministrazione, evidenziando il rischio conseguente per la sua frequenza scolastica, ai sensi del DPR 112/98, al fine di individuare con l’ente locale la soluzione che renda possibile l’effettivo esercizio del diritto alla frequenza scolastica.
4. Al fine di predisporre un monitoraggio delle diverse esperienze, i dirigenti scolastici sono invitati a segnalare tutti i casi in oggetto alla Direzione regionale di competenza, evidenziando i problemi emersi e le soluzioni adottate.
E’ appena il caso di segnalare che la presente nota tratta di casi esplicitamente ordinari, di situazioni spesso connesse a disabilità, a contesti cioè nei quali la somministrazione di farmaci ordinari fa parte di una più complessa articolazione di tutte le azioni favorevoli all’integrazione scolastica, e quindi facenti parte, in genere, dei piani educativi individualizzati.
Questo che la scuola deve organizzarsi in concerto con la famiglia dello studente che necessita di assumere farmaci ed eventualmente in collaborazione con l’ufficio di assistenza sociale dell’ente locale o con le ASL, in dipendenza della pericolosità del farmaco da assumere.
Questo significa ancora che il Dirigente scolastico e il collegio dovranno ricercare le soluzioni più idonee per assicurare l’assunzione del farmaco da parte dello studente interessato.
Non è escluso che la famiglia venga direttamente invitata a provvedere in merito.