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Riscatto laurea

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gent.mo Prof. Nicola Incampo,
sono un' Idr e ho insegnato ininterrottamente RC dall'a.s. 1979/80, avvalendomi come titolo di studio dei cinque anni di insegnamento pregresso alla data dell'a.s.1985/86, come stabilito dal prgf. 4.6.2 dell' Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. del 1985.
In data 19/10/1995 ho inoltrato all'Ufficio Riscatti del Provveditorato di *** una istanza di riscatto della laurea civile in lettere ai fini pensionistici (anni1972/76).
In data 08 ottobre 2010 mi è stato notificato il computo con la precisazione che alla data di presentazione della domanda non potevo chiedere il riscatto della laurea (poiché la normativa allora vigente non consentiva il riscatto per i titoli di studio non prescritti per il posto ricoperto) e che, dal momento che il D.L.gs 184/97 annullava tale presupposto, l'istanza non poteva che essere presa in considerazione dal 12/07/1997, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Ho portato a conoscenza dell'Ufficio Riscatti la C.M. 07 mg.1997 n.291del Mpi: “Parere n.1049/92 – sezione II del Consiglio di Stato – Quesito riscattabilità docenti di religione”.
Il Consiglio di Stato a questo proposito dice: "Lo stesso paragrafo 4 dell'intesa, al punto 4.6.2, dispone l'equipollenza al possesso di tali superiori titoli dell'esperienza pregressa (al 1985-86) di tale insegnamento. Per modo che può legittimamente aspirare ad essere incaricato di tale insegnamento anche chi non è in possesso di uno dei ricordati superiori titoli di studio, se è comunque in possesso di una tale pregressa formale esperienza".
Il responsabile dell'Ufficio Riscatti sostiene che a suo giudizio il D.L.gs 184/97 è il suo punto di riferimento e non la C.M. 291/97, in quanto quest'ultima non parla di retroattività, non si evince una data certa da applicarsi e, quantunque, porta a conoscenza solo un parere.
Questo ha fatto sorgere in me la domanda: perchè il Mpi emette la C.M. 291/97 successiva al D.L.gs 184/97, se quest'ultimo è la legge di riferimento? Qual è lo scopo?
Le domando se ho diritto a far valere il riscatto alla data di presentazione della domanda nel 1995 (risparmierei circa 4.000,00 Euro) o è giusto, come fatto dall'Ufficio Riscatti del Provveditorato, considerare come data di presentazione l'anno1997?
Se avessi ragione, con un eventuale ricorso alla Corte dei Conti Regionale, il guadagno sopracitato compenserebbe le spese?
E' a conoscenza di altri casi simili al mio? Se sì, come si sono risolti?
Ringraziandola, la saluto cordialmente.

Risposta


Il comma 2 dell’articolo 2 del D. L.vo numero 184 del 30.4.1997 prevede, ai fini pensionistici, “l’ammissione a riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sia stato conseguito il diploma di laurea” purché non siano coperti da contributi.
Ai fini invece della buonuscita non è ammesso il riscatto in quanto il titolo non è condizione per l’insegnamento dell’IRC.

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