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Insegnare in due province?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gentile sig. Nicola,
grazie per i suoi sempre attenti e preziosi consigli. Vorrei porgerle una domanda alla quale mi hanno fornito risposte contrastanti e penso che il suo contributo sia importante per me. Sono abilitata in Matematica e sostegno (scuola superiori) ma sono IDR da ormai 7 anni. Quest'anno ho la possibilità di accettare un spezzone di solo 9 ore come IDR alle scuole superiori. La questione è la seguente: sono inserita in coda nella graduatoria di sostegno c/o l'USP di *** e mi si presenta la possibilità di poter accettare un incarico a tempo determinato per altre 9 ore. Ma in qualità di IDR lavorerei per la provincia di Foggia mentre come insegnante di sostegno in quella di ***. E' possibile e legale ciò? So che una normativa ministeriale prevede che si possa lavorare su più classi si concorso in un'unica provincia ma per quanto riguarda
la religione cattolica non vi è alcun riferimento visto che non vi è
una classe di concorso specifica né è materia di pertinenza dei Provveditorati per cui come si procede? La mia preoccupazione è di un incrocio di dati rilevabile al Ministero del Tesoro che paga entrambe le categorie. Cosa mi consiglia. Sa, rinunciare all'uno o all'altro è difficile perché l'IDR mi da la certezza nella continuità
lavorativa, ma l'insegnamento di matematica o sostegno mi garantirebbe un punteggio altrettanto importante per il futuro mio e della mia famiglia visto che non ci sono altre fonti di guadagno.
Grazie per la disponibilità.

Risposta


Per l’IRC è possibile insegnare in due province diverse.
Eccoti la nota ministeriale.
«Con la nota sopra citata, codesto Ufficio ha chiesto il parere in ordine al quesito formulato dal Provveditore agli studi di *** e concernente il conferimento di nomine per l'insegnamento della religione in due diverse province.
Al riguardo, la scrivente Direzione ritiene che la nomina per l'insegnamento della religione cattolica, essendo il risultato di un'intesa tra Ordinario diocesano ed Autorità scolastica, secondo quanto previsto dalla legge n. 824 del 1930, vada sottratta, per la sua particolare peculiarità, al criterio di cui all'O.M. 331/91, che limita ad una sola provincia la possibilità di insegnamento. Conseguentemente, è da ritenersi legittimo anche il contemporaneo servizio in istituti o scuole di due distinte province qualora ci siano indicazioni in tal senso dalle predette autorità e vi sia ovviamente compatibilità d'orario
».
(Telefax Prot. n. 12897 del 28 marzo 1.992, inviato al Provveditore agli studi di ***).

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