Scrutini e Orizzonte scuola.it
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Domanda
Riporto di seguito alcune indicazioni/guida per gli scrutini nella scuola secondaria di I grado pubblicate da "Orizzonte scuola.it". Cosa ne pensi?
Grazie.
D. In particolare, quali sono i ruoli all’interno del consiglio di classe dei docenti di religione cattolica e di sostegno?
R. I docenti di sostegno si esprimono per tutti gli allievi della classe, oltre che per quelli con disabilità. Per l’allievo disabile seguito da più insegnanti di sostegno, questi esprimeranno un unico voto. (D.P.R. n. 122/2009, art. 2/5).
Il docente di religione cattolica partecipa alla valutazione solo per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento, la valutazione viene effettuata con la “speciale nota”, senza attribuzione di voto numerico. (D.P.R. n. 122/2009, art. 2/4).
Bisogna fare una precisazione per ciò che riguarda il “valore” che assume il voto del docente di religione cattolica all’interno del consiglio di classe: Nel caso di una deliberazione da adottarsi a maggioranza il voto espresso dall’insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato e viene riportato nel verbale di scrutinio. (D.Lgs. n. 297/94, art. 309; Protocollo addizionale alla legge n. 121/85).
Se il consiglio di classe è composto da un numero pari di membri (per esempio 10 compresi docente di religione cattolica e presidente) il voto del docente di religione risulta determinante e va trascritto a verbale come giudizio motivato quando coincide con quello del presidente. Quindi nel caso di una deliberazione da assumere a maggioranza e i voti sono pari (5 favorevoli e 5 contrari) bisogna “togliere” il voto del docente di religione (se coincidente con quello del presidente) e contare quanti voti contrari e quanti favorevoli sono stati espressi, e dal momento che il numero dei voti è divenuto dispari prevale la maggioranza (5 e 4).
In caso di consiglio di classe costituito da un numero dispari di membri (per esempio 11 sempre compresi il presidente e il docente di religione cattolica) il voto del docente di religione risulta determinante e va trascritto a verbale come giudizio motivato solo se il docente vota per la maggioranza e il presidente vota per la minoranza (6 voti compreso il docente di religione cattolica; 5 voti compreso il presidente). Anche in questo caso bisogna “togliere” il voto del docente di religione e i voti risulteranno pari, a quel punto si prende atto della scelta di voto che ha espresso il presidente - se favorevole o contraria - e quella prevale.
Risposta
Molto tempo fa, ma molto tempo fa ho scritto la seguente riflessione che è valida ancora oggi.
Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente.
Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari.
Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari.
Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva.
Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva.
Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio.
Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante.
Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari.
Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente.
Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva.
E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato.
A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: “ Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione.
E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata.
Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione.
La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale.
A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.