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Vademecum soprannumerari

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Carissimo Nicola, e il vademecum?

Risposta


Ecco il vademecum che potrebbero essere d’aiuto ai docenti.

1. Quale norma si occupa della trasferimenti degli IdR?
• E’ dell’Ordinanza Ministeriale numero 29 del 18/03/2010.

2. Che cosa significa “mobilità territoriale?
• Transitare da una diocesi ad un’altra e/o da una Regione ad un’altra

3. Che cosa significa “Mobilità professionale”?
• Passaggio dal ruolo della scuola dell’Infanzia e/o Primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado o viceversa, cioè dalla scuola secondaria di primo e secondo grado alla scuola dell’Infanzia e/o Primaria.

4. La mobilità degli IdR è regionale?
• Si, è regionale. Questo significa che l’IdR ha una titolarità regionale, ma viene “utilizzato” nella sede di titolarità; di fatto quindi l’IdR ha una titolarità diocesana.

5. Chi può far domanda di mobilità in questa fase?
• Solo gli IdR che intendono chiedere il trasferimento da una diocesi ad un’altra, anche fuori regione, e da un ruolo ad un altro sia nella propria diocesi che in altra diocesi.

6. Un IdR che si vuole trasferire nella stessa diocesi da una scuola ad un’altra deve fare domanda
adesso?

• No. I trasferimenti nella stessa diocesi verranno regolata con una successiva Ordinanza, cioè quelle delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

7. Tutti gli IdR possono chiedere il passaggio di ruolo?
No. Solo gli IdR che anno partecipato al concorso riservato anche per quel segmento scolastico. Ad esempio un IdR che è di ruolo nella scuola dell’Infanzia, ma ha partecipato al concorso anche per la scuola secondaria di primo grado, può far domanda di passaggio di ruolo.

8. Tutti gli IdR di ruolo possono far domanda di trasferimento?
• Si.

9. L’Ordinanza Ministeriale rispetta l’Intesa o in qualche modo la scavalca?
• L’Ordinanza Ministeriale rispetta rigorosamente l’Intesa. La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all’articolo 9 che recita così: “L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.” (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985). Questo significa che tutte le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione devono essere fatte “d’intesa”.

10. Ma che cosa significa essere nominati d’intesa?
• Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell’intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono tre:
o La fissazione delle ore;
o L’individuazione dell’insegnante;
o La scelta della scuola
Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l’Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l’orario cattedra.
Il secondo e il terzo parametro sono di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano: cioè è, e sarà, l’Ordinario a individuare il docente che manderà in una determinata scuola.

11. Cosa deve far l’insegnante affinché si realizzi l’intesa ad un suo eventuale trasferimento in altra diocesi?
• Deve rivolgersi prima all’Ordinario della diocesi dove intende trasferirsi e chiedere a Questi l’idoneità in quella diocesi.
Si può usare il seguente modello
Certificazione dell’Ordinario accogliente

L’Ordinario diocesano della diocesi di ____________________________________________________________________

C E R T I F I C A

Che il professor/insegnante

____________________________________________________________________

Già riconosciuto idoneo ad insegnare all’IRC nella scuola ____________________________________________________________________

nella diocesi di

___________________________________________________________________

può insegnare Religione Cattolica anche nella diocesi di

____________________________________________________________________


Firma dell’Ordinario Diocesano

________________________________

Successivamente dovrà allegare al modello ministeriale di trasferimento tale certificazione.

12. E per i passaggi di ruolo?
• Al modello dovrà allegare oltre alla certificazione concorsuale per il segmento scolastico dove intende chiedere il passaggio anche l’individuazione dell’Ordinario per quella determinata sede, affinché si possa realizzare l’intesa.
Si può usare il seguente modello

L’Ordinario Diocesano di _____________________ affinché si realizzi l’intesa,

propone l’IdR di ruolo_____________________________________________

_______________ già titolare nella sede di ________________alla sede di

________________________________________________________________

Firma dell’Ordinario Diocesano
________________________________________

13. E se l’IdR non allega l’individuazione dell’Ordinario e/o la certificazione di idoneità, cosa succede?
• Sarà l’Ufficio Scolastico Regione a scartare la domanda per mancanza di documentazione.

14. L’individuazione dell’Ordinario e/o la certificazione di idoneità possono essere autocerificati?
• No.

15. Chi formulerà le graduatorie?
• Sarà l’Amministrazione scolastica a gestire le domanda.

16. Che ruolo avranno gli uffici diocesani nella formulazione delle graduatorie?
• Nessuno.

17. Chi comunicherà all’IdR il trasferimento e/o il passaggio di ruolo?
• La scuola, ma certamente non l’Ufficio scuola diocesano.

18. Come l’Amministrazione formulerà le eventuali graduatorie?
• Con parametri statali

19. Quando l’Amministrazione formulerà la graduatoria?
• La graduatoria verrà formulata solo quando l’Ordinario diocesano ha rilasciato più idoneità per una sola scuola disponibile o più idoneità per più sedi disponibili. Ad esempio se in una diocesi ci sono 10 sedi libere e l’Ordinario ha rilasciato 15 idoneità, sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a individuare con la graduatoria i primi dieci che comunicherà allo stesso Ordinario. Successivamente l’Ordinario diocesano assegnerà a quei dieci la sede e solo dopo questa operazione l’Ufficio Scolastico regionale trasferirà e/o farà passar di ruolo l’IdR.

20. Che significa “utilizzazione”?
• È un “trasferimento” nella stessa diocesi, quindi
- Diversa sede scolastica, ma stesso settore formativo
- Diversa sede scolastica, diverso settore formativo
- Stessa sede scolastica, diverso settore formativo

21. Che significa “Trasferimento”?
• Assegnazione definitiva della sede.

22. Che significa “Assegnazione provvisoria”?
• “Trasferimento” per un solo anno in una diocesi diversa, poi si ritorna nella sede di appartenenza.

23. Con questa ordinanza gli IdR possono chiedere l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione o il trasferimento nella stessa diocesi?
• No. Bisognerà aspettare la prossima Ordinanza Ministeriale che verrà emanata tra giugno e luglio prossimo.

24. Quando scadono le domande?
• Il 17 maggio 2010

25. L’IdR è titolare della sede dove viene trasferito?
• No. L’Ordinanza Ministeriale numero 29 al comma 3 dell’articolo 1 così recita: “Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

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