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Consiglio di classe per alunno non avvalentesi: l’IdR deve partecipare?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Cambio del dirigente, cambio di procedure nell'istituto. Chiedo pertanto un vostro parere possibilmente motivato:
Quesito: Scuola secondaria di II grado, se viene convocato il consiglio di classe straordinario, aperto a tutte le componenti, per procedere alla discussione di una sanzione disciplinare per un alunno che non si avvale dell’IRC, il docente di religione:
non deve presenziare deve presenziare ma non ha chiaramente diritto di voto.
Grazie della risposta.

Risposta


L'insegnante di religione è a tutti gli effetti componente del consiglio di classe.
Infatti il punto 2.7 del DPR 751/85 prevede che "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento".
Come si nota la "limitazione" è al solo momento della valutazione.
Questo significa che dovrai partecipare al Consiglio di Classe e se necessario voterai così come tutti gli altri docenti, anche se l'alunno è non avvalentesi.

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