Questa è la norma attualmente vigente
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Domanda
Egr. Prof. Incampo,
seguo sempre la Sua rubrica con quotidiana solerzia. Insegno come incaricato annuale in un liceo, e già qualche volta Le ho posto domande quanto meno "inconsuete" che sicuramente Le avranno presentato un "certo" modo di fare in voga in molte scuole italiane, relativamente ai Consigli di Classe o all'operato del DS, o altre cose, che comunque sono indice di un "male" patito anche da altri docenti di IRC.
Ora, Le chiedo:
1. si avvicina la fine del quadrimestre, ho qualche alunno renitentemente "sordo", disinteressato a qualunque stimolo di verifica, nonostante le molteplici possibilità offerte, i colloqui con i genitori, i problemi presentati in seno al CdC. Per costoro la valutazione finale in religione sarà certamente di "non sufficiente". Darò la possibilità di recuperare (degli IDEI per religione, nemmeno a parlarne; li farò in itinere), che sicuramente resterà lettera morta presso costoro. E poi arriverà la fine dell'anno.
2. Arrivando la fine dell' anno, si parlerà di scrutini. Ho letto già un Suo intervento a risposta della domanda "debito in religione?" del 30 giugno 2009, con cui Lei dice che "sicuramente non si può dare all' alunno il debito in religione" e che "... all’eventuale debito formativo in religione ti ricordo che l’alunno per essere ammesso alla classe successiva dovrà avere la sufficienza in tutte le discipline, quindi anche in religione. Questo significa che devi tener conto che l’insegnante propone il voto, ma è il Consiglio di Classe che decide il voto da attribuire".
Perché "sicuramente" non si può dare il debito in religione? Per la scuola secondaria di II grado resta efficace l' art. 309 del DLgv 297/94 che ci parla della scheda con cui si comunica alle famiglie l'interesse, la partecipazione e i risultati formativi conseguiti. Qualora questi non siano sufficienti, che succede, a fine anno? Possono succedere due cose:
- che per amor di pace, le insufficienze vengono azzerate dallo stesso IdR che le ha proposte;
- che per amor di giustizia, l'IdR si impunti a che le insufficienze vengano riportate come tali, e che, conseguentemente, il Consiglio di Classe debba intervenire per azzerare tali insufficienze e considerarle "sufficienze". Tuttavia, per fare questo, il CdC deve addurre anche adeguate motivazioni, le quali andranno a scontrarsi con la motivazione dell'IdR, il quale parlerà di sistematico disinteresse e rifiuto per la materia da parte dell'alunno. Dunque, se ad esempio, un'insufficienza in matematica a fine anno di certo sospende il giudizio di ammissione per l'alunno, non così avviene per l' insufficienza in religione, perchè il CdC "a maggioranza" decide diversamente, perché "non esiste" che un alunno possa avere il debito in religione.
Lei che ne pensa?
Grazie e buon lavoro.
Risposta
Confermo quanto detto nella risposta precedente e aggiungo: il docente è titolare, nella scuola secondaria di proposta di voto.
E’ il consiglio che delibera, la promozione, la sospensione del giudizio, la bocciatura.
E’ chiaro che valuterà attentamente le varie opzioni anche sulla scorta del “peso” della disciplina o delle discipline insufficienti.
Questa è la norma attualmente vigente.