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Spetta l’intera retribuzione o nessuna retribuzione?

Fonte:
CulturaCattolica.it©

Domanda


Gentilissimo Prof.re Incampo,
Le devo proporre due quesiti di diversa natura.
Il primo riguarda la retribuzione spettante al lavoratore per il congedo parentale di 5 giorni, fruibili dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino. Io lavoro su due scuole primarie della stessa città e ho dovuto prendere due giorni di astensione in una scuola e due in un’altra. Nella prima sono stato retribuito al 100% nella seconda non ho percepito nessuna retribuzione. Ho controllato sia il CCNL comparto scuola all’art. 12 sia il D.Lgs. 151/2001, ma non sono chiari in materia di retribuzione di questi 5 giorni. La domanda allora è la seguente: per questi giorni spetta l’intera retribuzione, oppure una riduzione dell’80%, o – addirittura – nessuna retribuzione?
Il secondo quesito riguarda il documento di valutazione da consegnare ai genitori: anche quest’anno la valutazione dell’Irc deve essere riportata su un foglio separato o il nostro giudizio può essere inserito nella scheda insieme con le altre materie?
La ringrazio per l’attenzione che mi vorrà accordare.

Risposta


Il tema dei congedi parentali è stato disciplinato dal contratto economico sul secondo biennio 2000-2001 in quanto la legge numero 53 dell’8 marzo 2000 prima e il Testo Unico sulla maternità poi avevano dato più organicità e più garanzie a tale materia.
Infatti il comma 1 dell’articolo 11 di detto Contratto recita testualmente:
“Al personale dipendente si applicano le vigente disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge numero 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi numero 903/1977 e numero 53/2000”
La formulazione di detto comma non fa più distinzione di destinatari di contratto a tempo determinato e destinatari a tempo indeterminato, ma estende i benefici “Al personale dipendente”.
Infatti dal comma 2 in poi si farà sempre riferimento “alla lavoratrice”.
Questo significa che l’insegnante di religione cattolica pur essendo destinataria di contratto a tempo determinato gode degli stessi benefici delle insegnanti con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza le insegnanti di religione lavoratrici madri avranno diritto:
 Per l’astensione facoltativa, che è di durata massima di sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, all’intera retribuzione nei primi trenta giorni e al 30% per il restante periodo;
 Per la malattia del bambino all’intera retribuzione per un mese ogni anno fino al terzo anno di vita del bambino;
Per la malattia del figlio 5 giorni all’anno per il figlio da 3 a otto anni senza nessuna retribuzione.
Quanto poi alla seconda domanda ti faccio notare che la Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007, a proposito delle “Certificazione delle Competenze”, al punto 2 così afferma: “L’articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) prevede che “Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate”.
Questo significa che l’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere comunque certificata per chi si è avvalso di tale disciplina, perché sempre nella stessa Circolare leggiamo ancora “Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra: … piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).
Questo significa che la certificazione delle competenze potrebbe avere la seguente scansione:
• Piano di studi seguito dall’alunno;
• Monte ore svolto;
• Discipline;
• Attività facoltative ed opzionali (IRC);
• Crediti formativi acquisiti;
• Altro

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