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Diploma magistrale fino a quando?

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Domanda


Gentilissimo prof. Incampo, mi chiamo *** don *** e lavoro nell'Ufficio scuola della Diocesi di *** (**). Perdoni la mia ignoranza, ma seguendola nella sezione IRC del sito CulturaCattolica.it, mi permetto di porgerle alcuni quesiti circa i quali ho udito pareri discordanti:
1) Il testo dell'Intesa, al punto 4.4 b), parla di "titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari". Allo stato attuale della normativa è ancora valido il Diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale? Se sì, fino a che anno?
Dove trovo il riferimento giuridico?
2) Una persona che chiede di essere inserita tra i supplenti IRC della nostra Diocesi esibisce un "Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatori" conseguito nel 1982; ha un qualche valore come titolo di studio di cui sopra (Intesa, 4.4 b)?
3) Nel caso in cui un insegnante non di ruolo non avesse nessuno dei titoli previsti dall'Intesa, potrebbe e dovrebbe essere nominato "Supplente annuale"?
La ringrazio per l'attenzione, sperando di non rubarle tempo prezioso.

Risposta


Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che la norma statale prevede i seguenti titoli di accesso:
Scuola dell’infanzia:
Diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi.
Scuola primaria:
Diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.
Quanto poi alla seconda domanda ti faccio notare che non essendo il Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatori" inserito tra i titoli prevista dall’Intesa, non può essere riconosciuto.
Relativamente alla terza domanda ti faccio notare che la Circolare numero 182 del primo luglio 1991 afferma che i docenti di religione non in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa devono essere proposti e nominati come supplenti annuali.

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