Scrutini ed esami: Vademecum per l’IdR
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Domanda
Ciao Nicola!
Sono una tua collega, ci siamo sentiti l'anno scorso per alcuni problemi che ho avuto con la mia preside riguardo agli scrutini di fine anno. Problemi che per altro ho ancora. Ci sono novità a livello legislativo, di direttive che ci riguardano per le procedure di fine anno?
Scusa il disturbo.
In certi momenti è davvero difficile.
Buona fine anno!
Risposta
Guida per gli scrutini:
L’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l’art. n. 4 recita testualmente: ”Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” .
Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a proposito dell’art. 4, si dice “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)”.
La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “….oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato..”.
Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa “ che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività…..”.
Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola.
E’ inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince che il consigli di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …………, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “ nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.
Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scuola Diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.
Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: " Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.
Guida per gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado
Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie, dall’anno scorso qualcosa è cambiato.
Cerchiamo di evidenziare le novità più rilevanti.
Con la Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato.
Detta Circolare, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31 agosto 2005 e con la nota del 10 novembre 2006, rende noto che la prevista predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004 è stata infatti annullata dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
Questo significa che è stata confermata l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.
Però prima di procedere ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28/07 a proposito degli esami di Stato, vorrei riprendere quanto detto dal Ministero con la nota del 10 novembre 2006.
Infatti con questa Nota viene precisato come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.
Mi piace evidenziare, prima di tutto, come con la suddetta Nota, il Collegio dei Docenti ritorni ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare.
Il Collegio, quindi non più destinatario di soluzioni venute da lontano, ma promotore di percorsi educativi e didattici.
La centralità di quest’organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione, e soprattutto della certificazione delle competenze, con molta libertà e con molto realismo.
Per la valutazione la Nota chiarisce come predisporre la scheda di valutazione, infatti leggiamo: “Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”
La scheda di valutazione che ogni scuola dovrà predisporre, avrà almeno tre caratteristiche:
1. Verrà deliberata dal Collegio dei docenti;
2. Dovrà tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali;
3. Dovrà obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.
La scheda, che ogni Collegio predisporrà, dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, e dovrà inoltre contenere spazi anche per il comportamento.
Il Collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte.
Ad evitare ogni equivoco si vuole anche qui ricordare che per la privacy il MIUR, con nota 16 giugno 2004 - prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.
Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.
Sintetizzando, e esprimendo una logica conseguenza, in conclusione si può dire questo: ogni Collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline: sia quelle curriculari, non esclusa quindi l’IRC, ed anche quelle facoltative opzionali.
Passiamo ora ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 a proposito degli esami di Stato.
A scanso di equivoci la Circolare afferma con chiarezza che “Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali”.
Questo significa che l’alunno potrà essere scrutinato solo se “la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10”.
Ma che cosa dicono il comma 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 59 del 10 febbraio 2004?
Leggiamoli insieme:
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Questo significa che l’orario annuale che l’alunno dovrà frequentare è comprensivo anche delle ore di religione.
Ricordo che il monte ore annuale da quest’anno non è più 891, ma 957, perché si è aggiunta la terza ora di “Lingua Inglese” e la seconda ora di “Tecnologia”.
E’ su questo parametro, cioè su 957, che si calcola la percentuale delle ore che l’alunno dovrà frequentare per essere scrutinato, infatti il comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 così recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiestala frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10".
Quindi l’alunno, dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all'anno, perché 718 ore equivalgono precisamente a tre quarti di 957.
Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore.
Vediamo ora la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell’ora di religione cattolica.
L’alunno che sceglie di avvalersi dell’ora di religione ha come monte ore annuale 957 ore.
Chi non si avvale dell’ora di religione può scegliere seconda la Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, le seguenti possibilità
1. Attività didattiche e formative;
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
4. Uscita dalla scuola.
Questo significa che chi ha scelto la possibilità numero 1 (Attività didattiche e formative), la possibilità numero 2 (Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente), la possibilità numero 3 (Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente), avrà come monte ore annuale 957 ore.
Chi invece sceglie l’uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, bensì di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924.
E’ questa possibilità che farebbe abbassare il mote ore annuale dell’alunno che ha scelto di uscire dalla scuola portando il monte ore annuale minimo a 924 e quindi a questo alunno sarebbero sufficiente solo 693 ore annuali per essere scrutinato, perché 693 ore sono i tre quarti di 924 ore.
Però questa interpretazione, secondo il mio modesto parere, si scontrerebbe con il Decreto legislativo che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 957 ore.
Questo significa che in caso di scelta di uscita dalla scuola da parte dei non avvalentesi, questi devono comunque raggiungere il numero delle ore mancanti, cioè 957 annuali con ore disciplinari anche obbligatorie.
In conclusione il consiglio di classe disporrà l’ammissione agli esami di tutti quegli alunni che hanno raggiunto un monte ore annuale 693 ore.
Inoltre la Circolare al punto 3 del paragrafo “ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’ESAME” “… confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato.”
Questo significa che l’insegnante di religione si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della “relazione finale del consiglio di classe”
Guida per gli esami di Stato:
Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, - confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 30 del 10 marzo 2008, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell’attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”
Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.
Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l’attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non.
Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l’attività presentata dall’alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.
Vediamo quanto il Regolamento dice a proposito del “Credito Scolastico” e del “Credito Formativo”.
Per il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) l’articolo 11 chiarisce che “Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. [...].Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.”
Mentre per il Credito Formativo l’articolo 12 prevede che “Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame”.
Detto questo vorrei richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell’attribuzione del credito scolastico.
Lo scrutinio finale fino all’anno scolastico 1993/94 è stato normato dall’Ordinanza Ministeriale numero 395 del 23.12.1991. A partire dall’a.s. 1994/95 questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e precisamente dall’Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. I poteri del consiglio di classe, ad esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché “il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe” (Cfr. articolo 12 comma 2 Ordinanza Ministeriale 80/95).
Ritenendo di fare cosa utile a tutti gli insegnanti di religione cattolica, mi permetto di stilare un promemoria, affinché tutto avvenga come norma prevede.
1. Il primo momento è dato dalla convocazione del collegio dei docenti che dovrà stabilire i criteri generali e gli indici che permetteranno di definire una “insufficienza grave”. I parametri valutativi per gli scrutini dovranno essere deliberati da ogni consiglio di classe.
2. Durante lo scrutinio, il consiglio di classe, dopo aver preso in esame la posizione dei singoli alunni, valuterà se vi siano situazioni di apprendimento sufficiente o meno.
3. Per gli alunni che presentino sufficienza in tutte le discipline il consiglio di classe delibererà il passaggio alla classe successiva, assegnando un voto, per ogni disciplina, non inferiore a 6/10.
4. Il consiglio di classe prenderà in esame gli alunni che presentino insufficienze “non gravi in una o più discipline” e se li terrà in condizioni di seguire proficuamente gli studi, delibererà il passaggio alla classe successiva. Solo a questo punto il Consiglio di Classe assegnerà il voto, che, comunque, non dovrà essere inferiore ai 6/10 per ogni singola disciplina.
5. Il consiglio di classe delibererà il non passaggio alla classe successiva solo per gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:
• Chi presenta sufficienze “gravi” anche soltanto in una materia;
• L’alunno che presenti insufficienze “non gravi” in più discipline e il consiglio di classe non lo ritenga in condizione di seguire proficuamente gli studi.
6. In ultimo ricordo che quando la deliberazione per il passaggio alla classe successiva non viene adottata all’unanimità ma a maggioranza, il voto dell’insegnante di religione cattolica ha la stessa efficacia di quello degli altri insegnanti (cfr. TAR Puglia sentenza n. 5/94; ordinanza n.230/95 TAR Sicilia; C.G.A. ordinanza n. 130/96; TAR Lombardia sospensiva del 26.7.1996).
Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007 e con il comma 13 e 14 dell’articolo 8 in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico.
Le possiamo così sintetizzare:
1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall’alunno in tutte le discipline, tranne l’IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle allegate al Regolamento;
3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. Regolamento) e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto
Infine si propone un facsimile di tabella del credito scolastico.
Cognome alunno | |
---|---|
Media aritmetica dei voti | |
Assiduità alla frequenza | |
Dialogo educativo | |
Attività complementari | |
Insegnamento della religione cattolica | |
Eventuale debito scolastico | |
TOTALE credito scolastico |