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Revoca dell’idoneità e legge 186/2003

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Domanda


Carissimo Nicola,
ora che i tre scaglioni del concorso sono stabilizzati con l’ingresso in ruolo (indipendentemente dal fatto che il nuovo governo possa approvare una graduatoria ad “esaurimento”), che fine farà chi perde l’idoneità? Da notizie apprese una anno e mezzo fa circa mi risultava un licenziamento (nonostante la 186/2003 parli di “mobilità”) di alcuni colleghi. Possibile che ancora non vi sia una procedura per la conversione ad altre mansioni?
A questo proposito vorrei porti un secondo quesito molto delicato: una IdR di ruolo separata da tempo dal marito, ha “subito” da quest’ultimo il divorzio. Naturalmente lei non si è risposata, ma l’Ordinario della sua Diocesi è convinto che non sussistano le condizioni per il permanere dell’Idoneità. A chi può appellarsi questa insegnante per continuare ad insegnare Religione? Possibile che rischi davvero di perdere il posto e lo stipendio?
Un fraterno saluto.

Risposta


Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 186/03 recita: “L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Questo significa che l’insegnante di religione revocato dovrebbe andare in mobilità.
In alcune realtà mi risulta che IdR revocati sono stati licenziati in attesa che alla Legge sopraccitata segua il Regolamento attuativo.
Quanto poi al giudizio sull’idoneità dell’insegnamento della religione cattolica è di competenza esclusiva dell’Ordinario diocesano che oltre alla competenza personale e ai requisiti di idoneità per un certo tipo di scuola, valuta anche la situazione morale di chi non deve essere in contraddizione con quanto insegna.
Le situazioni richiamate (divorzio, separazione e altro) non vengono valutate per quel che attiene il giudizio di legittimità giuridica o di morale personale, ma in relazione all’incidenza che tale situazione di fatto può provocare nell’ambiente.
Sentenze della Sacra Rota, annullamento e quant’altro sono di competenza giuridica; all’Ordinario diocesano interessa che chi insegna religione goda di una stima sufficiente per presentarsi come testimone di una fede che coinvolge la vita.
Naturalmente casi particolari vanno esaminati con diligenza e guardando la situazione reale sempre con grande attenzione verso il soggetto interessato e il bene della comunità scolastica e dell’ambiente in cui l’IdR opera.
In caso di revoca dell’idoneità l’organo competente di ultima istanza è “La congregazione dell’educazione cattolica”; se l’insegnante è un sacerdote può rivolgersi alla “Congregazione per il clero”.
I canoni del Codice di diritto Canonico relativi alla questione sono dal numero 1732 al numero 1739.

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