Condividi:

Posso insegnare fino a 70 anni?

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Domanda


Gentilissimo dott. Incampo
Sono assidua lettrice della sua rubrica e per il grande aiuto fornito a noi IRC, la ringrazio anticipatamente sia per la sua attenzione sia per le numerose domande/risposte alla quali immediatamente e con grande competenza cerca di risolvere le questioni presentate.
Sono Ins. Irc nella Scuola Media: dal 1982/’83 fino 1990/’91 ho lavorato nella scuola media e secondaria come supplente temporanea per un totale di g. 185. Dal 1991/’92 ho ricevuto incarico annuale fino ad oggi, con orario vario e solo dal 2000/’01 ho avuto le 18 ore spartite in varie sedi. Ho conseguito il titolo Magistero Scienze religiose in data 9/3/91.
Ho superato il Concorso nell’anno 2004/’05. Sono entrata in ruolo con il 2° contingente, ho firmato il contratto a tempo indeterminato il 31/07/’06 con conseguente anno di prova/Corso di formazione conseguito nell’Aprile-Maggio 2007 che ha confermato il ruolo.
Avrei dei quesiti da porle:
• E’ vero che l’immissione in ruolo comporta l’obbligo di insegnare ancora per un triennio nella Scuola titolare? Esiste una normativa o un DM?
• L’IdR può chiedere di rimanere in servizio fino a raggiungere i 20 anni di contribuzione anche se ha superato i 67 anni di età e usufruito della proroga del biennio al compimento del 65° anno (ho circa 18 anni di contribuzione).
• In esito alla mia richiesta di permanenza in servizio per raggiungere il minimo di contribuzione (gennaio 2008), l’Ufficio Provinciale Scolastico mi ha informata che il mio servizio cesserà il 1/9/2008.
• Chiedo cortese interessamento al fine di conoscere quali prospettive ho dinanzi: “obbligo di pensionamento o possibilità di continuare”?
In fede.

Risposta


Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che il comma numero 4 dell’articolo 1 dell’Ordinanza Ministeriale numero 27 del 21 febbraio 2008 così recita: “Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.”
Mentre il comma numero 5, sempre dell’articolo 1, recita ancora: “Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.”
Questo significa che gli insegnanti di religione immessi in ruolo col primo contingente
possono far domanda di trasferimento in tutta Italia indicando.
Mentre gli insegnanti di religione immessi in ruolo con il secondo contingente possono far domanda di trasferimento, ma nella stessa regione.
Ti ricordo infine che, in via sperimentale, non si può chiedere, sia nel primo caso che nel secondo, il trasferimento in più di cinque diocesi.
Quanto poi alle altre domanda ti rispondo che il punto di riferimento è la Circolare Ministeriale numero 88 del 18 novembre 2005, che possiamo, per quanto riguarda la tue domande, così riassumere:
1. Chi compie 65 anni di età, uomo o donna che sia, entro il 31 dicembre matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. Chi vuole permanere in servizio oltre il 65° anno e per ulteriori 2 anni, cioè fino a 67, è tenuto a presentare istanza entro il termine stabilito dal Ministero.
3. Chi invece, oltre ai due anni, di prolungamento intende permanere in servizio fino al 70° anno, può farlo a richiesta, finalizzata al conseguimento del raggiungimento del minimo della pensione o del massimo della stessa.
E’ utile ancora ricordare che con 20 anni di servizio si consegue la pensione minima.

Vai a "Domande e Risposte"