Una collega che fa del Manifesto il suo emblema
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Domanda
Caro Nicola,
rieccomi a chiederti un parere su una questione che sta preoccupando me e la mia collega. Si tratta della celebrazione della Messa pasquale dentro l'edificio scolastico.
Da oltre 20 anni nella mia scuola superiore era stato concesso di celebrarla, alla prima ora di lezione, solo per chi voleva prendervi parte.
Quest'anno, una collega che fa del Manifesto il suo emblema, ha protestato col Dirigente mediante una lettera in cui cita una sentenza dell'Emilia Romagna del '93 successiva a quella che tu citi per legittimare la celebrazione stessa. Il Dirigente, pur favorevole alla celebrazione, non intende incappare nelle maglie di ricorsi da parte della suddetta collega; perciò ha domandato a noi IdR di trovare una sentenza che annulli quella citata dalla collega di sinistra. Mi sembrava che l'attuale ministro della pubblica istruzione avesse fatto cenno a qualcosa del genere. Tieni anche in conto che nel POF dell'istituto è espressamente prevista l'educazione religiosa intesa come partecipazione a attività di volontariato et similia. E’ anche possibile fare cenno alla consuetudine ormai stabilizzata per ottenere che la celebrazione si faccia?
Non ho bisogno di ricordarti la mia gratitudine per il tuo lavoro.
Risposta
E tu cita oltre alle sentenze che già sai anche quella del TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, numero 3635, a proposito della visita pastorale; situazione prevista anche dalla CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:Umberto Zuballi Presidente - Claudio Rovis Consigliere, relatore - Riccardo Savoia Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2069/2007 proposto dall’UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI – UAAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Leurini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63; e nei confronti del Vescovo di (...), rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera del Consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo di Scuola d’infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado dei Comuni di (...) in data 25.5.2007, con la quale il Consiglio autorizza la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, prevista nei mesi di settembre/ottobre per (...) e per novembre per (...). Visto il ricorso, notificato il 5.11.2007 e depositato presso la Segreteria il 7.11.2007, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Vescovo di (...), depositato l’8.11.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 14 novembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Leurini per la parte ricorrente, l’avv. Cacciavillani per la Curia Vescovile e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato; Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; considerato che il gravame è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, la quale, avendo impugnato un atto che esaurisce la sua azione nell’ambito del plesso scolastico di (...), non ha dimostrato l’esistenza, nel predetto ambito territoriale, di qualche soggetto che, affiliato all’associazione, si affermi concretamente leso dalla censurata visita pastorale: in difetto di tale prova, invero, ove la comunità interessata alla visita fosse totalmente favorevole o quanto meno indifferente al suo svolgimento, l’impugnazione in esame verrebbe a configurarsi quale attività meramente pregiudizievole della libertà di autodeterminazione della comunità stessa; che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile. Spese rifuse, a carico della ricorrente, nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) da dividersi in quote uguali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007.”
Questo significa le scuole attuando le norme ministeriali possono sicuramente permettere la visita pastorale.
Comunque ti cito la norma che prevede tale possibilità, cioè di poter celebrare la santa Messa nei locali scolastici.
CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
a) la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
b) gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.